Cassazione Civile, Ordinanza n. 22616/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto provinciale con cui era stato disposto l'abbattimento di un'orsa ritenuta pericolosa per l'uomo, dopo due episodi avvenuti nell'estate 2023. Il primo episodio, del 30 luglio 2023, riguardava l'aggressione a un escursionista che, rifugiatosi su un albero, veniva raggiunto dall'animale e faceva cadere; il secondo, del 6 agosto 2023, era un incontro ravvicinato qualificato dall'amministrazione come falso attacco ma valorizzato dal giudice d'appello. Il decreto si fondava sulla normativa provinciale e sull'art. 16 della Direttiva Habitat, nonché sul parere favorevole di ISPRA. Il Presidente del TRGA aveva sospeso cautelarmente il decreto disponendo la cattura dell'animale, ma l'orsa fu poi rinvenuta morta per cause naturali; il primo giudice dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e negò un interesse risarcitorio delle associazioni. Il Consiglio di Stato, invece, pur confermando l'improcedibilità dell'azione demolitoria, ritenne sussistente l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, dichiarò illegittimi sia il decreto provinciale sia il parere ISPRA e condannò la Provincia alle spese. Con il ricorso per cassazione la Provincia deduce un unico motivo, articolato in due profili: da un lato, lamenta eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del merito amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione nella qualificazione del primo episodio e nella valutazione della pericolosità dell'animale; dall'altro, denuncia sconfinamento nella sfera tecnico-scientifica di ISPRA, perché il giudice avrebbe superato il parere favorevole dell'organo tecnico, pur in presenza dei presupposti richiesti dalla deroga europea e provinciale. La Provincia chiede la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il ricorso. Hanno richiamato i principi sul controllo di legittimità e sull'eccesso di potere giurisdizionale, precisando che lo sconfinamento nel merito si configura solo quando il giudice amministrativo sostituisca integralmente la propria scelta a quella dell'amministrazione o individui un'unica modalità corretta di esercizio della discrezionalità senza lasciare spazio a ulteriori provvedimenti. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato non aveva sostituito un proprio merito a quello amministrativo, ma aveva verificato la correttezza dell'istruttoria, della qualificazione del fatto, della motivazione e dell'applicazione del principio di proporzionalità. In particolare, aveva ritenuto che il primo episodio potesse essere ricondotto al falso attacco e che non fossero stati adeguatamente valorizzati elementi decisivi, compresa l'assenza di precedenti aggressioni e la natura del secondo episodio; aveva inoltre rilevato che l'abbattimento è misura extrema ratio, subordinata all'assenza di alternative valide e alla compatibilità con la conservazione favorevole della specie, e che l'insufficienza della struttura di cattività non giustifica di per sé il ricorso alla soluzione più cruenta. È stata quindi esclusa sia l'invasione del merito amministrativo sia l'invasione della sfera tecnico-scientifica di ISPRA. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la particolarità della questione e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare il difetto di giurisdizione o l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, incluso lo sconfinamento del giudice amministrativo nei limiti esterni della giurisdizione
art. 113 Cost.
richiamato in connessione al sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione
art. 362 c.p.c.
richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 7 c.p.a.
richiamato per delimitare la giurisdizione del giudice amministrativo
art. 134 c.p.a.
richiamato insieme alle altre norme sulla giurisdizione amministrativa
art. 1, legge provinciale n. 9 del 2018
consente, per le specie Ursus arctos e Canis lupus, il prelievo, la cattura o l'uccisione al ricorrere di specifiche condizioni; il comma 1-ter viene richiamato come previsione che indica l'uccisione quale soluzione necessaria in caso di attacco con contatto fisico
art. 16 della Direttiva 92/43/CEE
ammette deroghe alla tutela delle specie protette per ragioni di sicurezza pubblica, in assenza di altre soluzioni valide e a condizione che non sia pregiudicato lo stato di conservazione favorevole della specie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per l'atto di sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione del merito amministrativo ricorre solo quando il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella dell'amministrazione, pronunciando una decisione che esprime un sindacato di merito e non un controllo di legittimità.
- Il controllo di legittimità del giudice amministrativo può investire anche gli accertamenti fattuali e le valutazioni tecniche dell'amministrazione, purché resti fermo il divieto di sostituzione della scelta amministrativa con una scelta del giudice.
- La qualificazione giuridica di un fatto presupposto da un provvedimento amministrativo è sindacabile quando dipenda da una istruttoria incompleta, da travisamento dei fatti o da un'illogica inferenza dalle risultanze acquisite.
- Quando la normativa consente una deroga alla tutela di specie protette, l'abbattimento costituisce misura di extrema ratio e deve essere preceduto dalla verifica concreta dell'assenza di alternative valide e della compatibilità con lo stato di conservazione favorevole della specie.
- L'insufficienza organizzativa o strutturale dell'amministrazione non legittima, di per sé, il superamento della logica della gradualità delle misure di tutela e non può trasformarsi in presupposto automatico per la misura più afflittiva.
- Nel giudizio sul provvedimento di abbattimento di fauna protetta, il giudice può censurare la motivazione che trascuri elementi decisivi della sequenza fattuale e che faccia leva su ragioni estranee al bilanciamento normativamente imposto, come l'allarme sociale o mediatico.
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