Parere n. 104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Fasanella Salvatore anche nella qualità di legale rappresentante della “Tenuta Umbra Soc. Coop.”, contro Regione Puglia, avverso annullamento della Dadg n. 49 del 18/3/2019 concernente “ammissione all'aiuto previsto dalla sottomisura 8.3 del psr puglia 2014-2022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione regionale n. 874 del 30 novembre 2022, recante l’annullamento dell’ammissione e della concessione di un aiuto previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014-2022, con richiesta di restituzione dell’anticipo ricevuto.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela dell’ammissione al contributo FEASR, deducendo, da un lato, l’erroneità della rivalutazione del punteggio attribuito alla domanda, anche con riferimento alla qualificazione dell’area come periurbana, e, dall’altro, la tempestività della trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa. In particolare, ha sostenuto che la documentazione non sarebbe stata trasmessa entro il termine del 16 giugno 2018 perché la casella PEC regionale risultava piena, che tale data cadeva di sabato e che l’invio effettuato il lunedì successivo avrebbe dovuto considerarsi tempestivo. Ha inoltre lamentato un ripensamento ingiustificato della Regione mediante autotutela. Il Ministero riferente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, individuato nei soggetti utilmente collocati in graduatoria e interessati all’eventuale riassegnazione delle risorse, e ha comunque contestato la fondatezza dei motivi nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il rilievo preliminare del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Dagli atti non risultava la prova della notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ossia a uno dei soggetti collocati in posizione utile per l’attribuzione del contributo oggetto della revoca e titolari di un interesse contrario a quello del ricorrente. La Sezione ha applicato l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere notificato, nei modi e nelle forme dei ricorsi giurisdizionali, ad almeno un controinteressato e presentato con la prova della notificazione all’autorità competente. È stato richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la mancata produzione della prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
Osservazioni
Mancata notificazione al controinteressato
Il ricorso straordinario è inammissibile perché non è stata fornita la prova della notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria della misura e titolari di un interesse contrario alla conservazione dell’ammissione del ricorrente al beneficio.
Motivi relativi al punteggio e alla documentazione
Le censure sull’erronea attribuzione del punteggio, sulla qualificazione dell’area come periurbana e sulla tardività della trasmissione della documentazione non sono state esaminate, poiché l’inammissibilità derivante dal difetto di notificazione ha carattere pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente
La notificazione ad almeno un controinteressato e la produzione della prova del suo perfezionamento costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Misura 8, sottomisura 8.3, PSR Puglia 2014-2020
Disciplina l’aiuto per interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale; il relativo procedimento costituisce l’oggetto sostanziale della controversia, ma non viene esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, ovvero la mancata produzione della prova del perfezionamento della notificazione entro il termine previsto, determina l’inammissibilità del ricorso.
- Sono controinteressati, ai fini dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, i soggetti che, in ragione della loro posizione nella graduatoria e della disponibilità delle risorse, risultano titolari di un interesse concreto e contrario rispetto a quello del ricorrente alla conservazione dell’atto impugnato.
- L’inammissibilità per difetto di notificazione al controinteressato è una questione pregiudiziale che impedisce l’esame dei motivi concernenti la legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
Impugnazione dell’annullamento di un contributo del PSR Puglia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società cooperativa agricola contro la Regione Puglia. L’impugnazione era diretta contro la determinazione regionale n. 874 del 30 novembre 2022, con cui era stato annullato il precedente provvedimento di ammissione e concessione di un aiuto previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014-2022, con richiesta di restituzione dell’anticipo di 100.000 euro già ricevuto.
Vicenda amministrativa
La società aveva presentato una domanda di sostegno per interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla prevenzione dei danni al patrimonio forestale. La domanda era stata inizialmente ammessa, con attribuzione di 81 punti, e successivamente era stato concesso un contributo di 211.461,38 euro.
A seguito di una relazione della Guardia di Finanza, la Regione aveva avviato un riesame in autotutela delle domande interessate dai controlli e istituito una commissione di verifica. La commissione aveva rilevato sia una riduzione del punteggio, da 81 a 77,81 punti, sia la tardiva trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa, pervenuta oltre il termine del 16 giugno 2018, previsto a pena di irricevibilità della domanda.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione delle memorie difensive, la Regione aveva respinto le osservazioni e adottato la determinazione di annullamento dell’ammissione e della concessione dell’aiuto.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva contestato, anzitutto, la valutazione del punteggio, sostenendo che l’area interessata dall’intervento avrebbe potuto essere qualificata come periurbana e avrebbe quindi dovuto beneficiare del relativo punteggio previsto dai criteri di selezione.
Aveva inoltre contestato la tardività della documentazione, affermando che la PEC regionale destinata alla ricezione degli atti era piena e che l’invio non era andato a buon fine per una circostanza imputabile all’amministrazione. Secondo il ricorrente, la scadenza del 16 giugno 2018, cadente di sabato, e la chiusura degli uffici avrebbero impedito la consegna alternativa della documentazione. L’invio effettuato il lunedì successivo avrebbe dovuto pertanto essere considerato tempestivo.
Infine, il ricorrente aveva sostenuto che l’annullamento costituisse un ripensamento ingiustificato della Regione, intervenuto dopo l’ammissione della domanda e l’erogazione dell’anticipo.
Eccezione preliminare del Ministero
Il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. Tale disposizione impone al ricorrente di notificare il ricorso, secondo le forme previste per i ricorsi giurisdizionali, ad almeno uno dei controinteressati e di presentarlo all’autorità competente con la prova dell’avvenuta notificazione.
Nel caso concreto, i controinteressati erano individuati nei soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria della misura, i quali avrebbero potuto avere interesse alla conservazione dell’annullamento del beneficio concesso al ricorrente e alla conseguente disponibilità delle risorse.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione ha accolto l’eccezione preliminare. Dalla documentazione acquisita non risultava la prova della notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso straordinario è inammissibile quando il ricorrente non produce la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato. È stato inoltre ribadito che, ai fini dell’ammissibilità, entro il termine previsto devono essere effettuate sia la notificazione ad almeno un controinteressato sia la notificazione o presentazione dell’atto all’autorità competente.
Esito
Poiché il difetto di notificazione costituisce una ragione pregiudiziale di inammissibilità, il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure relative al punteggio, alla qualificazione periurbana dell’area, alla tardività della documentazione, alla PEC regionale e all’esercizio dell’autotutela.
Il parere conclusivo è stato quindi nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile.
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