Sentenza n. 1019/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il provvedimento era fondato sulla condanna, divenuta irrevocabile, a una pena di un anno e dieci mesi di reclusione e a una multa per detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni in concorso. Al ricorrente erano stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di stupefacenti, bilancini di precisione, denaro contante, una pistola con matricola abrasa e munizioni. Il ricorso deduceva violazione ed errata applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché l’erronea valutazione della pericolosità sociale e l’assenza di una minaccia per l’ordine pubblico. Il ricorrente valorizzava il tempo trascorso dai fatti, il concorso con altro soggetto e il preteso ruolo marginale, la stabile attività lavorativa subordinata svolta dal 2017 e l’integrazione sociale e personale in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che la condanna per i reati indicati, riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 380, comma 2, lett. g) e h), c.p.p., è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. In presenza di reati ostativi, il diniego costituisce esercizio di un potere vincolato e non richiede una nuova valutazione discrezionale della concreta pericolosità sociale, della personalità dello straniero, della modesta entità del fatto o del suo grado di integrazione, poiché la valutazione è stata effettuata a monte dal legislatore in relazione alla tipologia dei reati. Il concorso nel reato e il dedotto apporto marginale non incidono sull’applicazione della previsione ostativa, anche perché non adeguatamente provati. Neppure risultano rilevanti l’attività lavorativa e il tempo trascorso dalla condanna, risalente a circa tre anni prima, trattandosi di reati direttamente ostativi. Il TAR ha comunque rilevato che la Questura aveva indicato, sia pure sinteticamente, elementi concreti di capacità delinquenziale, quali l’elevato quantitativo di stupefacenti e la disponibilità di un’arma illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato… o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
La condanna per i reati riconducibili all’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. costituisce causa ostativa all’ammissione e al soggiorno dello straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…
In presenza di una condanna per reati ostativi vengono meno i requisiti per il soggiorno e il rinnovo del permesso deve essere rifiutato.
art. 380, comma 2, lettere g) e h), c.p.p.
Le fattispecie di reato per le quali è intervenuta la condanna rientrano nell’elenco dei reati ostativi richiamati dalla disciplina dell’immigrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La condanna dello straniero per reati rientranti tra quelli richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. costituisce causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- In presenza di una condanna per un reato direttamente ostativo, il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esercizio di un potere vincolato: l’amministrazione non deve svolgere una valutazione discrezionale della concreta pericolosità sociale, della personalità dello straniero o del suo grado di integrazione.
- La partecipazione al reato in concorso e il dedotto ruolo marginale dell’interessato non escludono l’effetto ostativo della condanna, quando la fattispecie criminosa rientra tra quelle previste dalla legge come ostative.
- La stabile attività lavorativa, l’integrazione sociale e il tempo trascorso dalla condanna non impediscono il diniego del rinnovo quando la condanna riguarda reati direttamente ostativi; tali elementi non impongono una ponderazione discrezionale ulteriore da parte dell’autorità amministrativa.
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