Cassazione Penale, Ordinanza n. 13924/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato esame nel merito delle censure, perché i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti non deducibili in questa sede e uno dei ricorsi è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di difesa tecnica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10/09/2024. Due ricorsi contestavano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio: per due imputati si censurava la valutazione della recidiva ex art. 99 c.p. e, per uno di essi, anche la mancata concessione delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p. Un ulteriore ricorso, proposto personalmente da uno dei ricorrenti, è stato ritenuto inammissibile perché depositato senza difensore abilitato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. La Corte ha rilevato che i motivi sul trattamento punitivo erano indeducibili, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava sufficiente e non illogica, con adeguata considerazione delle deduzioni difensive, delle modalità della condotta, del contesto criminale e dei numerosi precedenti penali che avevano giustificato la recidiva specifica per due imputati e la recidiva semplice per un altro.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
L'istanza di discussione orale è stata dichiarata inaccoglibile perché il procedimento seguiva il rito camerale previsto dall'art. 610 c.p.p.
art. 99 c.p.
artt. 99 comma primo e comma secondo cod. pen.
La Corte richiama la recidiva quale titolo applicato in appello; nel caso concreto ha ritenuto non fondati i motivi che contestavano la sua configurazione, valorizzando i precedenti penali degli imputati.
art. 62-bis c.p.
artt. 62 bis e 133 cod. pen.
La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta attinente al trattamento sanzionatorio e quindi non utilmente deducibile nei termini prospettati, a fronte di motivazione ritenuta congrua.
art. 133 c.p.
artt. 62 bis e 133 cod. pen.
È richiamato come parametro della commisurazione della pena e della valutazione delle circostanze del fatto, che la sentenza impugnata aveva esaminato in modo adeguato.
art. 613 c.p.p.
in spregio all'art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso presentato personalmente da uno dei ricorrenti è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso per cassazione richiede il ministero di un difensore abilitato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione sufficiente, non illogica e coerente con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sufficiente contrapporre una diversa lettura delle modalità del fatto o del contesto criminale.
- La recidiva può essere ritenuta legittimamente applicata quando il giudice di merito valorizzi i precedenti penali dell'imputato e ne motivi il rilievo ai fini della maggiore capacità a delinquere.
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato è inammissibile se non è proposto mediante difensore abilitato secondo le forme previste dal codice di rito.
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