Sentenza del 18/05/2021 n. 13309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento relativa al 2005 emessa a seguito di controllo automatizzato (DPR 600/1973 art.36‑bis e DPR 633/1972 art.54‑bis) per II.DD., addizionali regionali, IVA e sanzioni; dedotte plurime censure in cassazione: (i) estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi DL 98/2011 art.39, comma 12; (ii) nullita' della cartella per mancata motivazione delle sanzioni e mancato riconoscimento di attenuanti; (iii) obbligo di invio di avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo; (iv) decadenza del potere di liquidazione per violazione dei termini notificatori; (v) vizi formali del ruolo e della cartella (mancata sottoscrizione, inesistenza della delega, carenza di potere dei sottoscrittori, mancanza di legittimazione degli uffici locali); (vi) errata quantificazione delle somme senza tener conto di violazioni reiterate; (vii) censura sulla liquidazione delle spese e mancata distinzione tra diritti e onorari
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Molte censure sono dichiarate inammissibili (nuove deduzioni non sollevate in appello, doglianze generiche) e le restanti infondate. Precisazioni giurisprudenziali applicate: per i controlli cartolari automatizzati non e' necessario l'avviso bonario salvo che il controllo abbia rilevato errori nella dichiarazione; la cartella emessa ai sensi degli artt.36‑bis e 54‑bis puo' essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione; la decadenza per notifica non e' stata dimostrata dal ricorrente (termine decadenziale indicato nel caso: 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione); l'omessa sottoscrizione della cartella non ne determina automaticamente l'invalidita'; gli uffici locali dell'Agenzia hanno legittimazione processuale; infine il ricorrente e' condannato alle spese di lite (Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e la Corte dichiara l'eventuale versamento del contributo unificato come previsto dal DPR 115/2002 art.13
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36‑bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni per tributi diretti; la cartella emessa sulla base di tale controllo puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione; legittima la notifica della cartella anche senza preventiva comunicazione dell'esito del controllo salvo che il controllo stesso abbia rilevato errori nella dichiarazione
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/1973, n. 633, articolo 54‑bis
Analogo principio a quello dell'art.36‑bis in materia di IVA: la liquidazione in sede di controllo cartolare puo' giustificare la cartella con il richiamo alla dichiarazione
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 39, comma 12
Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte rileva che la domanda di definizione non era stata tempestivamente invocata nel grado di appello e che il ricorrente non ha dimostrato che la definizione, o il relativo diniego, abbiano determinato l'estinzione della controversia in sede di CTR
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 3
Riferimento alla estinzione del processo per definizione della lite; la Corte ha ritenuto la questione non provata e percio' inammissibile
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 7 e articolo 16
Norme in tema di sanzioni tributarie; la Corte distingue tra attivita' di accertamento sostanziale e controllo formale: le attenuanti o la motivazione specifica delle sanzioni non sono richieste quando si tratta di controllo cartolare e sanzioni per omessi versamenti che hanno misura fissa
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7, comma 3
Richieste di motivazione degli atti impositivi; interpretata in combinato con la giurisprudenza quale non ostativa alla motivazione tramite richiamo alla dichiarazione nei casi di controllo automatizzato
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 12
Regole formali del ruolo e della cartella: la mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente invalidita' se l'atto e' inequivocabilmente riconducibile all'organo emittente
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 / Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni regolamentari (riferimenti su legittimazione uffici)
Forniscono fondamento alla legittimazione processuale degli uffici locali dell'Agenzia e alla rappresentanza del direttore: gli uffici locali possono validamente agire in giudizio
Codice di procedura civile, articolo 91 e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15
Regolano la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata distinzione tra diritti e onorari attese le pronunce esplicite della CTR
Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2002, n. 115, articolo 13
Prevede il contributo unificato e possibilita' di versamento aggiuntivo; la Corte dichiara l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore importo
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art.36‑bis (DPR 600/1973) e art.54‑bis (DPR 633/1972) la cartella di pagamento non richiede necessariamente una preventiva comunicazione 'avviso bonario' a meno che il controllo non abbia rilevato errori nella dichiarazione che impongano una comunicazione specifica
- La motivazione della cartella derivante da controllo cartolare puo' limitarsi al richiamo alla dichiarazione o ai dati degli archivi dell'anagrafe tributaria quando il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa
- L'omessa sottoscrizione formale della cartella non determina automaticamente la nullita' dell'atto se risulta riconducibile inequivocabilmente all'organo competente; la legittimazione degli uffici locali dell'Agenzia e' presunta se fondata su norme statutarie e regolamentari
- Per far valere l'estinzione del giudizio per definizione agevolata occorre avere tempestivamente sollevato la questione nel grado di giudizio competente e fornire prova del verificarsi dell'evento estintivo o del relativo diniego; deduzioni tardive in cassazione sono inammissibili
- Il contribuente che invoca la decadenza del potere di liquidazione deve allegare e provare che il termine decadenziale per la notifica e' effettivamente trascorso; l'assenza di tale prova rende la censura infondata
- Le doglianze generiche sulla mancata motivazione o su omessa pronuncia sono spesso inammissibili in cassazione se non opportunamente specificate e collegate ai parametri dell'art.360 c.p.c.; occorre articolare il motivo e fornire elementi di autosufficienza
- In caso di liquidazione basata sui dati dichiarati non e' necessario 'rifare i conteggi' se il contribuente non dimostra in modo analitico e circostanziato errori o incertezze sui calcoli prospettati dall'Amministrazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Treviso
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 689 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →