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Sentenza

Sentenza del 18/05/2021 n. 13309 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento relativa al 2005 emessa a seguito di controllo automatizzato (DPR 600/1973 art.36‑bis e DPR 633/1972 art.54‑bis) per II.DD., addizionali regionali, IVA e sanzioni; dedotte plurime censure in cassazione: (i) estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi DL 98/2011 art.39, comma 12; (ii) nullita' della cartella per mancata motivazione delle sanzioni e mancato riconoscimento di attenuanti; (iii) obbligo di invio di avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo; (iv) decadenza del potere di liquidazione per violazione dei termini notificatori; (v) vizi formali del ruolo e della cartella (mancata sottoscrizione, inesistenza della delega, carenza di potere dei sottoscrittori, mancanza di legittimazione degli uffici locali); (vi) errata quantificazione delle somme senza tener conto di violazioni reiterate; (vii) censura sulla liquidazione delle spese e mancata distinzione tra diritti e onorari

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Molte censure sono dichiarate inammissibili (nuove deduzioni non sollevate in appello, doglianze generiche) e le restanti infondate. Precisazioni giurisprudenziali applicate: per i controlli cartolari automatizzati non e' necessario l'avviso bonario salvo che il controllo abbia rilevato errori nella dichiarazione; la cartella emessa ai sensi degli artt.36‑bis e 54‑bis puo' essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione; la decadenza per notifica non e' stata dimostrata dal ricorrente (termine decadenziale indicato nel caso: 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione); l'omessa sottoscrizione della cartella non ne determina automaticamente l'invalidita'; gli uffici locali dell'Agenzia hanno legittimazione processuale; infine il ricorrente e' condannato alle spese di lite (Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e la Corte dichiara l'eventuale versamento del contributo unificato come previsto dal DPR 115/2002 art.13

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36‑bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni per tributi diretti; la cartella emessa sulla base di tale controllo puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione; legittima la notifica della cartella anche senza preventiva comunicazione dell'esito del controllo salvo che il controllo stesso abbia rilevato errori nella dichiarazione

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972/1973, n. 633, articolo 54‑bis

    Analogo principio a quello dell'art.36‑bis in materia di IVA: la liquidazione in sede di controllo cartolare puo' giustificare la cartella con il richiamo alla dichiarazione

  • Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 39, comma 12

    Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte rileva che la domanda di definizione non era stata tempestivamente invocata nel grado di appello e che il ricorrente non ha dimostrato che la definizione, o il relativo diniego, abbiano determinato l'estinzione della controversia in sede di CTR

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 3

    Riferimento alla estinzione del processo per definizione della lite; la Corte ha ritenuto la questione non provata e percio' inammissibile

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 7 e articolo 16

    Norme in tema di sanzioni tributarie; la Corte distingue tra attivita' di accertamento sostanziale e controllo formale: le attenuanti o la motivazione specifica delle sanzioni non sono richieste quando si tratta di controllo cartolare e sanzioni per omessi versamenti che hanno misura fissa

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7, comma 3

    Richieste di motivazione degli atti impositivi; interpretata in combinato con la giurisprudenza quale non ostativa alla motivazione tramite richiamo alla dichiarazione nei casi di controllo automatizzato

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 12

    Regole formali del ruolo e della cartella: la mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente invalidita' se l'atto e' inequivocabilmente riconducibile all'organo emittente

  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 / Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni regolamentari (riferimenti su legittimazione uffici)

    Forniscono fondamento alla legittimazione processuale degli uffici locali dell'Agenzia e alla rappresentanza del direttore: gli uffici locali possono validamente agire in giudizio

  • Codice di procedura civile, articolo 91 e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15

    Regolano la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata distinzione tra diritti e onorari attese le pronunce esplicite della CTR

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2002, n. 115, articolo 13

    Prevede il contributo unificato e possibilita' di versamento aggiuntivo; la Corte dichiara l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art.36‑bis (DPR 600/1973) e art.54‑bis (DPR 633/1972) la cartella di pagamento non richiede necessariamente una preventiva comunicazione 'avviso bonario' a meno che il controllo non abbia rilevato errori nella dichiarazione che impongano una comunicazione specifica
  • La motivazione della cartella derivante da controllo cartolare puo' limitarsi al richiamo alla dichiarazione o ai dati degli archivi dell'anagrafe tributaria quando il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa
  • L'omessa sottoscrizione formale della cartella non determina automaticamente la nullita' dell'atto se risulta riconducibile inequivocabilmente all'organo competente; la legittimazione degli uffici locali dell'Agenzia e' presunta se fondata su norme statutarie e regolamentari
  • Per far valere l'estinzione del giudizio per definizione agevolata occorre avere tempestivamente sollevato la questione nel grado di giudizio competente e fornire prova del verificarsi dell'evento estintivo o del relativo diniego; deduzioni tardive in cassazione sono inammissibili
  • Il contribuente che invoca la decadenza del potere di liquidazione deve allegare e provare che il termine decadenziale per la notifica e' effettivamente trascorso; l'assenza di tale prova rende la censura infondata
  • Le doglianze generiche sulla mancata motivazione o su omessa pronuncia sono spesso inammissibili in cassazione se non opportunamente specificate e collegate ai parametri dell'art.360 c.p.c.; occorre articolare il motivo e fornire elementi di autosufficienza
  • In caso di liquidazione basata sui dati dichiarati non e' necessario 'rifare i conteggi' se il contribuente non dimostra in modo analitico e circostanziato errori o incertezze sui calcoli prospettati dall'Amministrazione

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