Cassazione Penale, Sentenza n. 27372/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di frode in assicurazione (art. 642 c.p.). La Corte d'Appello aveva riformato la decisione di primo grado soltanto quoad poenam, riducendo la pena e confermando le statuizioni civili. Il difensore ha impugnato sostenendo la violazione dell'art. 642, comma 2, e, soprattutto, la mancanza della condizione di procedibilità: la querela era stata sporta solo dall'assicurato (la proprietaria di un veicolo), mentre, secondo la difesa e la giurisprudenza di legittimità, il soggetto titolare del diritto di querela per la frode in assicurazione è la compagnia assicuratrice che gestisce o liquida il sinistro; l'assicurato è invece mero danneggiato civile e non può legittimare l'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che l'azione penale fosse improcedibile per difetto della condizione di procedibilità: la querela non poteva essere validamente proposta dall'assicurato, poiché il reato di frode in assicurazione tutela esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici e legittima a proporre querela soltanto la compagnia che gestisce o liquida il sinistro. Per questo motivo è stata disposta l'annullamento senza rinvio della condanna.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
art. 642 cod. pen., comma 2
Il reato di frode in assicurazione tutela il patrimonio delle imprese assicuratrici; la persona offesa (titolare dell'interesse direttamente protetto e legittimata a querela) è la compagnia assicuratrice che gestisce o liquida il sinistro, non il contraente/assicurato che è solo parte danneggiata.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma che autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; la causa è stata trattata con questa modalità ai sensi della disposizione citata.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 20988 del 31/03/2021; Sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018
Orientamento consolidato della Corte di legittimità: la querela nel reato di frode in assicurazione può essere proposta solo dalla compagnia assicurativa; occorre distinguere tra 'persona offesa' (legittimata alla querela) e 'parte danneggiata' (che può agire civilmente ma non esercitare la condizione di procedibilità penale).
Massime di principio
- Per il reato di frode in assicurazione (art. 642 c.p.) la condizione di procedibilità è soddisfatta solo se la querela è proposta dalla compagnia assicuratrice che gestisce o liquida il sinistro; la querela dell'assicurato non rende procedibile l'azione penale.
- In questi casi è fondamentale distinguere concettualmente la persona offesa (titolare dell'interesse penalmente protetto e legittimata a querela) dalla parte danneggiata (che può chiedere il risarcimento in sede civile ma non attivare la procedibilità penale).
- Se in fase di merito è stata accolta una querela prodotta da un soggetto non legittimato (es. il solo assicurato), la statuizione penale è improcedibile e può comportare l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.
- La difesa deve eccepire tempestivamente la mancanza della condizione di procedibilità; il giudice deve verificare l'identità e la legittimazione del querelante rispetto alla fattispecie contestata.
- La parte danneggiata (assicurato) conserva il diritto di agire civilmente per il risarcimento del danno, ma tale azione non supplisce alla mancanza della querela valida ai fini penali.
- Se l'impresa assicuratrice ha effettivamente subentrato o gestito la pratica e ha sporto querela (o esercitato subentro nell'azione), la procedibilità penale può ritenersi sussistente.
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