Sentenza n. 6054/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5777 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo proposto dal Gianfranco Cicchitti: per l'annullamento - della graduatoria di merito contenuta e riprodotta nella nota prot. n. 295/8-1-2022 Add. e Reg. di prot. dell'1.3.2023 (doc. n. 1), al termine della selezione di cui alla lettera prot. n. 295/5-1 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 (doc. n. 2), concernente l'accesso al Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando C.C. Tutela Agroalimentare” sede di Avezzano, Ruolo Ispettori (conosciuta in data 1.3.2023); - della nota prot. n. 295/8-2022 Add. e Reg. del 27.2.2023 (doc. n. 3) (conosciuta in data 27.3.2023); - della griglia contenente i punteggi, parziali e totali, assegnati al ricorrente (doc. n. 8) (conosciuta in data 27.3.2023); - del provvedimento di approvazione della graduatoria, non meglio conosciuto; - dei verbali della Commissione o di altro organo del Comando; - e di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cicchitti Gianfranco il 10/5/2023: per l'annullamento (previa concessione di misure cautelari), in parte qua: - della graduatoria di merito contenuta e riprodotta nella nota prot. n. 295/8-1-2022 Add. e Reg. di prot. dell'1.3.2023 (doc. n. 1), al termine della selezione di cui alla lettera prot. n. 295/5-1 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 (doc. n. 2), concernente l'accesso al Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando C.C. Tutela Agroalimentare” sede di Avezzano, Ruolo Ispettori (conosciuta in data 1.3.2023); - della nota prot. n. 295/8-2022 Add. e Reg. del 27.2.2023 (doc. n. 3) (conosciuta in data 27.3.2023); - della griglia contenente i punteggi, parziali e totali, assegnati al ricorrente (doc. n. 8) (conosciuta in data 27.3.2023); - del provvedimento di approvazione della graduatoria, non meglio conosciuto; - dei verbali della Commissione o di altro organo del Comando; - e di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali.. quanto al ricorso n. 11756 del 2023 proposto da Fabrizi Debora: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’esclusione dalla partecipazione al corso di specializzazione per addetto al comando CC Tutela Agroalimentare di Avezzano (AQ). B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/11/2023: - della comunicazione n.295/12-1-2022 di prot. del giorno 11.09.2023 avente ad oggetto ; Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare” – Variazione matricolare del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri – I Reparto -SM -Ufficio Addestramento e Regolamenti, notificato il 22.09.2023 come da verbale della Stazione Carabinieri di Roma Flaminia, nonché di tutti gli atti allegati ed in particolare la Comunicazione del Comando Legione Carabinieri Lazio SM -Ufficio OAIO , prot.344/38-2023 del 14 settembre 2023, con il quale sono state disposte: a) le variazioni matricolari tramite Si.G.Ma, ai sensi della lettera n.295/12-1-2022 Add.e Reg in data 11 settembre 2023 del Comando Generale dell''Arma Carabinieri -I Reparto- SM-Ufficio Addestramento e Regolamenti, in allegato B; b) l''aggiornamento del sistema PRRSeO per i militari ricompresi dal n.1 al n.5, dandone partecipazione agli interessati con data certa e documentata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fabrizi Debora il 9/5/2024: Domanda di annullamento della determina di diniego di accoglimento dell'istanza di revoca dell'assegnazione di Debora Fabrizi presso il Comando di Tutela Agoalimentare di Roma e di rinuncia alla specializzazione , nonche della comunicazione del 28.3.2024 dell stesso Comando Generale nella parte in cui si conferma la determina del 4.3.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria della selezione interna per l'accesso al corso di specializzazione per addetto al Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare di Avezzano, con i relativi atti di attribuzione dei punteggi; nella causa riunita, provvedimento di esclusione retroattiva dal corso, atti conseguenti e diniego di revoca del trasferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Le cause riunite riguardano la medesima procedura selettiva interna. Il candidato Cicchitti ha contestato la graduatoria deducendo che il punteggio per il criterio della permanenza presso il Comando di Corpo era stato illegittimamente calcolato considerando soltanto il servizio successivo al 1° gennaio 2017, anziché l'intero periodo decorrente dal 24 settembre 2012. Secondo il ricorrente, l'Avviso prevedeva 0,001 punti per ogni giorno di permanenza e non contemplava alcuno sbarramento temporale per tale criterio; l'Amministrazione avrebbe quindi modificato ex post la lex specialis, violando trasparenza, parità di trattamento e autovincolo amministrativo. Il ricorrente ha inoltre dedotto, con motivi aggiunti, l'illegittima ammissione della candidata Fabrizi, la quale aveva dichiarato l'assenza di incompatibilità pur avendo un fratello titolare di un'impresa agricola iscritta nel registro camerale nell'area di competenza della sede di Avezzano. La candidata Fabrizi, a sua volta, ha impugnato la propria esclusione retroattiva dal corso, le conseguenti variazioni matricolari e l'aggiornamento del sistema informatico, nonché il diniego di revoca del trasferimento, deducendo violazione del regolamento dell'Arma e dell'Avviso, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e illogicità manifesta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha escluso Fabrizi dalla procedura e ammesso Cicchitti al primo corso utile; Fabrizi è stata inoltre trasferita, a domanda, presso altra amministrazione giudiziaria e ha dichiarato all'udienza il venir meno del proprio interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha riunito le due cause per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto al ricorso di Fabrizi, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il trasferimento consensuale presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma aveva reso non più attuale l'interesse alla riammissione e all'assegnazione presso il Nucleo di Avezzano, e la difesa ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Quanto al ricorso di Cicchitti, il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione aveva già escluso Fabrizi e disposto lo scorrimento della graduatoria, determinando la cessazione della materia del contendere ai fini demolitori. Ha tuttavia accertato l'illegittimità degli atti ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché permaneva l'interesse del ricorrente anche ai fini risarcitori e conformativi. Il motivo principale è stato accolto: la lex specialis vincolava l'Amministrazione e il limite del 1° gennaio 2017, previsto dall'Avviso soltanto per il criterio delle ricompense, non era previsto per il criterio della permanenza presso il Comando di Corpo. L'Amministrazione non poteva introdurlo implicitamente e senza adeguata pubblicità durante la selezione; eventuali correttivi avrebbero dovuto essere adottati mediante gli strumenti di autotutela, con motivazione e ponderazione degli interessi. Il ricalcolo dell'intero periodo avrebbe aumentato il punteggio di Cicchitti da 2,219 a 3,779 e, superata la prova di resistenza, lo avrebbe collocato in posizione utile. È stato accolto anche il motivo aggiunto relativo a Fabrizi: alla data della domanda risultava iscritta nel registro camerale un'impresa agricola intestata al fratello, congiunto entro il secondo grado, nell'area di competenza della sede prescelta; tale circostanza integrava una causa di incompatibilità prevista dall'Avviso e non poteva essere sanata dalla successiva cancellazione dell'impresa. Il TAR ha quindi dichiarato illegittima, in parte qua, la graduatoria e gli atti connessi, ha imposto al Comando Generale di ammettere Cicchitti al primo corso utile per il medesimo profilo e sede, e ha condannato il Ministero della Difesa alle spese della causa di Cicchitti, compensate quelle relative alla causa di Fabrizi.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto, pur in assenza di un annullamento utile per sopravvenuta cessazione dell'interesse demolitorio, quando persiste un interesse risarcitorio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
È stato applicato per dare atto che l'esclusione della controinteressata e lo scorrimento della graduatoria avevano soddisfatto in corso di causa la pretesa demolitoria del candidato.
art. 41 c.p.a.
termine decadenziale di 60 giorni
Il termine per proporre i motivi aggiunti è stato ritenuto scadente il 30 aprile 2023 e prorogato al 2 maggio, primo giorno non festivo; l'atto notificato il 2 maggio è stato quindi considerato tempestivo.
art. 393, comma 1, Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
È stato richiamato dalla ricorrente Fabrizi, ma il giudizio sul suo ricorso è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame di merito delle relative censure.
Massime di principio
- La lex specialis di una procedura selettiva, anche interna e di natura para-concorsuale, vincola l'Amministrazione dopo la pubblicazione e deve essere applicata secondo i criteri resi conoscibili ex ante, a tutela dell'affidamento, della trasparenza e della parità di trattamento.
- L'Amministrazione non può introdurre durante la selezione, in via implicita e immotivata, un limite temporale o un diverso criterio di calcolo non previsto dal bando; eventuali correttivi successivi richiedono l'uso degli strumenti di autotutela, adeguata motivazione e ponderazione degli interessi.
- Quando il bando prevede un dies a quo espresso soltanto per uno specifico criterio valutativo, l'assenza di analoga limitazione per un altro criterio impedisce all'Amministrazione di applicare, per quest'ultimo, il medesimo limite temporale in via interpretativa.
- La presenza, alla data della domanda, di un'impresa agricola iscritta nei pubblici registri e intestata a un congiunto entro il secondo grado nell'area di competenza della sede prescelta integra la causa di incompatibilità prevista dalla lex specialis, anche se l'impresa viene successivamente cancellata o il candidato deduce l'assenza di finalità lucrativa.
- La sopravvenuta esclusione della controinteressata e il conseguente scorrimento della graduatoria possono determinare la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, ma non impediscono l'accertamento dell'illegittimità degli atti quando persiste un interesse risarcitorio o conformativo ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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