Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un conto corrente affidato intrattenuto dalla società ricorrente e garantito dai soci. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendola estremamente generica, priva di specifici riferimenti al rapporto bancario e alla perizia prodotta; aveva inoltre valorizzato un atto di riconoscimento del debito, ritenendo per ciò invertiti gli oneri probatori, e aveva respinto anche le eccezioni e domande riconvenzionali, compresa la censura di nullità delle fideiussioni. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per genericità, osservando che i motivi di gravame erano costruiti su censure non congruenti con la motivazione della sentenza impugnata e non ne indicavano le specifiche parti contestate; quanto alla pretesa usurarietà e alle altre illegittimità del rapporto, ha rilevato che le deduzioni erano generiche e che, secondo la relazione contabile di parte richiamata, il tasso effettivo applicato non aveva superato la soglia usuraria neppure includendo la commissione di massimo scoperto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7, Cost. e all’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 1418 c.c.; hanno sostenuto che la corte d’appello avrebbe erroneamente reputato generico l’appello, omesso di esercitare poteri istruttori officiosi e di disporre una consulenza tecnica econometrica per accertare il TEG dell’intero rapporto, oltre a non valutare la perizia di parte e i parametri indicati nel Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la ratio della decisione impugnata, perché insistevano sulla necessità di ulteriori accertamenti tecnici e sulla perizia di parte, profili irrilevanti rispetto alla declaratoria di genericità dell’appello. Ha ribadito che la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, censurabile in cassazione; inoltre, la consulenza di parte ha valore di mera allegazione difensiva e non impone alcun obbligo di adesione da parte del giudice. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342, comma 1, c.p.c.
L’appello deve contenere censure specifiche e congruenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la genericità dei motivi può condurre all’inammissibilità del gravame.
art. 111, comma 7, Cost.
Invocato come parametro del diritto alla motivazione e al controllo di legittimità, ma non ritenuto violato nei termini prospettati dai ricorrenti.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno del diritto a un ricorso effettivo, senza che ciò conducesse a una diversa valutazione dell’ammissibilità del ricorso.
art. 1418 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità di pattuizioni del rapporto bancario, ma la censura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione per inammissibilità in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di genericità dell’appello non è superata da doglianze che insistano su accertamenti istruttori o tecnici se tali deduzioni non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua mancata ammissione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’evidente violazione dei criteri che governano il potere discrezionale del giudice.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva e non ha autonomo valore probatorio vincolante; il giudice può ignorarla o disattenderla, specie quando presenti inesattezze o non sia idonea a scalfire le conclusioni raggiunte.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a reiterare contestazioni di merito o a prospettare questioni già ritenute generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →