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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01682/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società acquistava, negli anni d’imposta 2005-2009, banda stagnata da fornitori di trading poi risultati, all’esito di verifiche della Guardia di Finanza, coinvolti in operazioni soggettivamente inesistenti: le fatture risultavano emesse da soggetti diversi dai reali cedenti e l’IVA incassata non era stata versata all’erario. L’Agenzia contestava quindi l’inesistenza soggettiva delle operazioni, negando la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi di acquisto. Dopo una definizione stragiudiziale dell’intero contenzioso, l’Ufficio riconosceva la deducibilità dei costi per la banda stagnata, ma la società sosteneva che dovesse essere deducibile anche l’IVA indetraibile, quale onere accessorio dei costi deducibili. La CTP aveva accolto la tesi della contribuente; la CTR invece aveva escluso la deducibilità dell’IVA indetraibile. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 99 TUIR per avere la CTR ritenuto indeducibile ai fini IRES e IRAP l’IVA indetraibile; (2) violazione dell’art. 8, commi 1 e 3, D.L. 16/2012 in tema di costi da reato, lamentando che non fosse stato considerato il mancato coinvolgimento attivo della contribuente nella frode; (3) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR per avere la CTR escluso l’inerenza dell’IVA all’attività d’impresa.

La decisione

La Corte ha esaminato unitariamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l’IVA, per regola generale, è imposta non deducibile dalle imposte sui redditi perché rientra tra le imposte per le quali è prevista la rivalsa e perché, per il principio di neutralità, di norma è detraibile e non costituisce un costo di esercizio. Ha inoltre precisato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA corrisposta al soggetto interposto non può considerarsi intimamente inerente all’attività d’impresa, poiché l’onere non è rappresentativo di un fattore produttivo dell’attività del contribuente. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito che aveva negato la deducibilità dell’IVA indetraibile; la questione della consapevolezza della frode è stata ritenuta irrilevante. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione

    L’IVA rientra tra le imposte per le quali è prevista la rivalsa e, di regola, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente

    La rivalsa è elemento strutturale dell’IVA e conferma la sua ordinaria indeducibilità come costo.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    l’obbligo di corrispondere l’imposta sull'operazione soggettivamente inesistente deriva dal precetto normativo di cui all’art. 21, comma 7

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’obbligo d’imposta discende dalla disciplina IVA, mentre l’operazione reale sottostante resta distinta sul piano fiscale.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    L’IVA versata al soggetto interposto nelle operazioni soggettivamente inesistenti non è inerente all’attività d’impresa perché non costituisce un costo connesso allo svolgimento dell’attività produttiva.

  • art. 8, commi 1 e 3, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    La censura relativa ai costi da reato è stata ritenuta assorbita/irrilevante, poiché l’indeducibilità dell’IVA è stata affermata a monte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L’IVA assolta su acquisti, in via ordinaria, non è deducibile dalle imposte sui redditi perché è un tributo soggetto a rivalsa e normalmente detraibile nel suo regime proprio; non può essere trattata come costo d’esercizio salvo diversa specifica disciplina.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’IVA corrisposta al soggetto interposto non è, di regola, un costo inerente all’attività d’impresa, poiché non rappresenta un fattore produttivo direttamente collegato allo svolgimento dell’attività economica.
  • Quando il giudice ritenga indeducibile l’IVA indetraibile per ragioni strutturali e di inerenza, diventano irrilevanti le ulteriori censure sul coinvolgimento soggettivo del contribuente nella frode o sulla disciplina dei costi da reato.
  • Ai fini dell’art. 109 TUIR, l’inerenza richiede un collegamento effettivo tra l’onere sostenuto e l’attività d’impresa: tale nesso viene meno se il pagamento è espressione di una componente patologica dell’operazione, come nel caso di fatture riferite a soggetti fittizi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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