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Sentenza

Sentenza n. 4849/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - della missiva INPS.1100./17/11/2023.0290709 notificata in data 17 novembre 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Benevento, ha eluso la richiesta avanzata dai ricorrenti, in data 14 novembre 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Benevento nella parte in cui non attribuiscono agli stessi i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202306105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, mediante missiva, del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetti di liquidazione del TFS privi del relativo beneficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio. Hanno contestato la mancata inclusione nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L’INPS aveva omesso il beneficio sostenendo che gli oneri gravassero sul bilancio dello Stato e che le indicazioni operative dovessero essere avallate dai Ministeri vigilanti. La controversia ha riguardato anche l’interpretazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e prevede, per il collocamento a domanda, il previo pagamento della contribuzione, nonché l’eventuale rilevanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. La nozione di Forze di Polizia contenuta nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere intesa in senso ampio e comprende tutte le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, incluso il Corpo di Polizia Penitenziaria. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, il collocamento a domanda non esclude il beneficio ai fini del TFS né impone il previo pagamento della contribuzione previsto dalla diversa disciplina pensionistica. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non è stato ritenuto decadenziale, ma funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il termine di prescrizione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvo gli effetti di eventuali atti di diffida. Il TAR ha escluso la rivalutazione monetaria, in quanto cumulabile non è con gli interessi ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, riconoscendo invece gli interessi legali dalla data di corresponsione del TFS. L’INPS, quale ente previdenziale obbligato alla quantificazione e all’erogazione dell’indennità, è stato condannato al pagamento delle somme dovute e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    Il beneficio si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la nozione di Forze di Polizia comprende anche la Polizia Penitenziaria.

  • art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232

    Ha introdotto o modificato la disciplina del beneficio dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    È utilizzato per individuare in senso ampio le Forze di Polizia, comprendenti anche il Corpo di Polizia Penitenziaria.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile; non modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita e non esclude, per il TFS, il beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, sicché sono riconoscibili gli interessi legali ma non anche la rivalutazione.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia, in senso ampio, inclusi gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, collocati a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio fondato sull’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; la previsione del previo pagamento della contribuzione per il collocamento a domanda non esclude quindi il beneficio ai fini del TFS.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa previsione normativa; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
  • L’ente previdenziale competente alla quantificazione e all’erogazione dell’indennità di buonuscita è il soggetto obbligato nei cui confronti deve essere instaurata la controversia; la ripartizione interna degli oneri finanziari o la qualificazione dell’ente quale ordinatore della spesa non incidono sulla sua legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDanno da ritardo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamento

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