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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13107/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata (art. 648, comma secondo, cod. pen.). Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che, essendo stata derubricata la fattispecie nella forma attenuata, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione per decorso del termine più breve. Con il secondo motivo ha chiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (cita erroneamente l'art. 136 cod. pen.), deducendo omissione di valutazione da parte della Corte territoriale; in realtà la sostituzione era stata invocata ai sensi dell'art. 53 della legge 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la prescrizione dovesse essere calcolata sul minore termine derivante dalla forma attenuata, richiamando il principio secondo cui ai fini della prescrizione per il reato di ricettazione deve farsi riferimento alla pena prevista dal primo comma dell'art. 648 cod. pen., poiché la fattispecie attenuata è una circostanza attenuante speciale e non una distinta fattispecie incriminatrice. Pertanto, con la data del fatto (15/07/2012) e le sospensioni intervenute, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 30/04/2023, successivamente alla definizione del giudizio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché il motivo di appello originario era generico e privo dei requisiti di motivazione richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente aveva inoltre citato erroneamente l'art. 136 cod. pen. invece dell'art. 53 legge 689/1981. Essendo il motivo di appello inammissibile ab origine, la mancata valutazione da parte della Corte d'appello non poteva costituire pregiudizio suscettibile di riforma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    art. 648, comma primo e comma secondo (attuale comma quarto)

    La prescrizione del reato di ricettazione va calcolata in base alla pena prevista dal primo comma: la forma attenuata prevista dal secondo comma è considerata circostanza attenuante speciale e non una autonoma fattispecie incriminatrice

  • art. 157 cod. pen.

    citato dal ricorrente come norma relativa alla prescrizione

    Il ricorrente ha invocato la norma in tema di prescrizione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la questione vada risolta facendo riferimento alla disciplina della ricettazione (art. 648) e alla giurisprudenza consolidata sul calcolo della prescrizione

  • art. 136 cod. pen.

    citato erroneamente dal ricorrente

    La norma disciplina la conversione delle pene pecuniarie non eseguite entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione; la citazione era errata rispetto all'istituto richiesto (sostituzione della pena detentiva con pecuniaria)

  • art. 53 legge 689/1981

    norma invocata in concreto dal ricorrente come titolo per la sostituzione della pena

    La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria può essere richiesta ex art. 53 legge 689/1981 ma l'istanza deve essere adeguatamente motivata e contestualizzata nei termini di legge e di impugnazione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    requisiti formali del motivo di impugnazione

    I motivi di appello devono esporre le ragioni di fatto e di diritto; una censura generica e priva di specifiche sulle ragioni di fatto implica l'inammissibilità del motivo per carenza dei requisiti di motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisati profili di colpa, ad una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione di reati con forme attenuate bisogna fare riferimento alla pena prevista per la fattispecie base quando l'attenuante è qualificata come circostanza attenuante speciale; non va assunto automaticamente il termine più breve corrispondente alla forma attenuata
  • Le impugnazioni che richiedono la conversione o sostituzione della pena devono essere formulate con motivazione specifica e fattuale: la mera richiesta generica è inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La citazione di norme errate o non pertinenti nel motivo di impugnazione indebolisce la doglianza e può determinarne l'inammissibilità per carenza di interesse
  • Se un motivo di appello è inammissibile ab origine, la Corte di appello che non lo valuta non può essere ritenuta in violazione tali da consentire l'accoglimento del ricorso per cassazione (mancanza di interesse al gravame)
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso

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