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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Genova, Sezione 1

per l'accertamento - del diritto del ricorrente al computo, agli effetti stipendiali e agli effetti pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea; - per l’annullamento della nota n. -OMISSIS- del 15.11.2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e degli allegati prospetti riepilogativi, nella parte in cui, tra i periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza, non hanno incluso gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (quattro).

Giustizia amministrativa202300746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e prospetti riepilogativi relativi al collocamento a riposo, nella parte in cui non computavano gli anni del corso legale di laurea ai fini pensionistici e stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ufficiale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ufficiale in servizio e poi collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ha chiesto l'accertamento del diritto al computo dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze forestali, necessario per l'accesso al Corpo Forestale dello Stato, sia ai fini pensionistici sia ai fini stipendiali. Ha dedotto l'illegittimità della nota con cui l'Amministrazione aveva determinato il trattamento di quiescenza senza includere tale periodo. Quanto al profilo pensionistico, ha invocato l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che il beneficio dovesse essere riconosciuto per l'intero quadriennio e che gli eventuali periodi coperti da altra contribuzione non potessero comportare una decurtazione, dovendo l'Amministrazione individuare altri periodi non coincidenti. Quanto al profilo stipendiale, ha invocato l'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010, che prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso universitario per gli ufficiali per la cui nomina sia richiesta una laurea. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riconosciuto, ai fini pensionistici, il riscatto gratuito per 3 anni, 7 mesi e 29 giorni, escludendo i periodi coincidenti con altra contribuzione; ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, poiché le spettanze erano state richieste nel 2023, quando il ricorrente era ancora in servizio. Quanto alla domanda pensionistica, ha ritenuto applicabile l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e ha considerato parzialmente satisfattivo il decreto amministrativo sopravvenuto. Ha però ritenuto legittima la limitazione del beneficio a 3 anni, 7 mesi e 29 giorni: la norma consente di computare gli anni antecedenti alla data di conseguimento della laurea, da individuare necessariamente procedendo a ritroso dalla data del titolo, e non autorizza a collocare il periodo riscattabile in un diverso arco temporale. La presenza, nel quadriennio così individuato, di periodi già coperti da altra contribuzione impedisce il riconoscimento del riscatto per la parte coincidente. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al periodo riconosciuto e respinta la pretesa relativa al periodo residuo. Quanto alla domanda stipendiale, il TAR l'ha accolta. Ha ritenuto che l'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 operi sulla base dei medesimi presupposti dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, ma garantisca in questo caso il computo dell'intera durata quadriennale, senza le decurtazioni derivanti dalla concomitanza con altra contribuzione ai fini pensionistici. Ha pertanto accertato il diritto al computo dei quattro anni ai fini stipendiali, annullato la nota impugnata nella parte ostativa, disposto la rideterminazione della progressione economica sulla base della maggiore anzianità e condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Spese compensate per reciproca soccombenza parziale e complessità della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 1092/1973

    Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

    Il beneficio pensionistico riguarda necessariamente gli anni antecedenti alla data di conseguimento della laurea, da individuare procedendo a ritroso dalla data del titolo. I periodi già coperti da altra contribuzione e coincidenti con tale arco temporale non possono essere nuovamente riscattati; non è possibile sostituirli con periodi collocati in un diverso arco temporale.

  • art. 1783 d.lgs. n. 66/2010

    Agli effetti della determinazione dello stipendio ... sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.

    Il diritto al computo stipendiale spetta agli ufficiali per la cui nomina sia richiesta la laurea e opera sulla base dei presupposti del beneficio pensionistico, ma comporta il riconoscimento dell'intera durata legale del corso di studi, senza la decurtazione derivante dalla presenza di periodi coperti da altra contribuzione ai fini pensionistici.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia relativa a spettanze richieste dal dipendente quando era ancora in servizio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo il criterio temporale individuato dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il beneficio pensionistico previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 per gli ufficiali la cui nomina richieda il possesso della laurea deve essere computato considerando gli anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo, in misura pari alla durata legale del corso e procedendo a ritroso dalla data della laurea.
  • Se nell'arco temporale individuato ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 risultano periodi già coperti da altra contribuzione previdenziale, tali periodi non possono formare oggetto di un ulteriore riscatto gratuito e non possono essere sostituiti con periodi collocati in un diverso arco temporale; il beneficio pensionistico può quindi risultare inferiore alla durata legale del corso.
  • Il diritto al computo stipendiale previsto dall'art. 1783 d.lgs. n. 66/2010 spetta all'ufficiale per la cui nomina sia richiesta una laurea, quando il periodo universitario non coincida con il servizio militare, e comprende l'intera durata legale del corso di studi.
  • La limitazione del riscatto pensionistico dovuta alla coincidenza con periodi già coperti da contribuzione non comporta, di per sé, una corrispondente riduzione del beneficio stipendiale previsto dall'art. 1783 d.lgs. n. 66/2010, che deve essere riconosciuto per l'intera durata legale del corso.
  • Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia sulle spettanze di servizio proposta quando il dipendente era ancora in servizio, anche se il rapporto venga successivamente definito o il dipendente venga collocato a riposo nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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