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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37260/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, già condannato in primo grado e in appello per violenza sessuale aggravata ai danni di un minore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure tutte centrate sul vizio di motivazione. Con il primo motivo ha contestato l’attendibilità della persona offesa, lamentando contraddizioni tra le due sentenze di merito e una registrazione del colloquio tra il minore e la maestra. Con il secondo ha dedotto la mancanza di motivazione sull’"affidabilità" delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando una difesa secondo cui il minore, in incidente probatorio, avrebbe scagionato lo zio. Con il terzo ha censurato la mancata risposta alla doglianza d’appello sulla lettura delle conversazioni ambientali captate nell’autovettura in uso all’imputato. È stata anche depositata memoria difensiva per contestare l’assegnazione alla sezione e insistere per l’accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché formulati in modo frammentario e atomistico, senza confrontarsi con la valutazione complessiva e sinottica della prova operata dai giudici di merito in doppia conforme. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva valorizzato, in modo coordinato, il disvelamento del minore, le dichiarazioni della madre, l’incidente probatorio, le valutazioni del consulente del pubblico ministero e soprattutto il contenuto delle intercettazioni, nelle quali l’imputato avrebbe ammesso rapporti anali con il bambino. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché si risolveva nella richiesta di una diversa interpretazione degli elementi di prova, operazione preclusa in cassazione salvo l’emergere di un risultato probatorio ictu oculi diverso, qui non ravvisato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    Norma incriminatrice contestata insieme all’aggravante di cui all’art. 609-ter, secondo comma c.p., per la condanna per violenza sessuale.

  • art. 609-ter, comma 2, c.p.

    Aggravante applicata in relazione al reato di violenza sessuale contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel dispositivo finale per l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla valutazione complessiva della prova, senza enunciazione espressa del testo normativo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una critica meramente frammentaria dei singoli elementi di prova: il vizio di motivazione va valutato sulla tenuta complessiva della decisione, letta come un tutto coerente e organico.
  • La valutazione della prova deve essere sinottica e coordinata; le eventuali ambiguità dei singoli dati possono risultare superate dal loro esame globale e unitario.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del materiale probatorio o di rivalutazione del merito, salvo che si indichi un risultato probatorio radicalmente e ictu oculi diverso da quello posto a base della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che reiterano doglianze già disattese nei gradi di merito devono confrontarsi specificamente con l’assetto motivazionale complessivo, altrimenti sono inammissibili.
  • La mera deduzione di contraddizioni isolate tra dichiarazioni, intercettazioni o altri elementi non basta a integrare un vizio di motivazione se la sentenza impugnata offre una ricostruzione complessiva logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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