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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36143/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che mancasse sull'originario documento la clausola di validità per l'espatrio e invocando l'innocuità del falso. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. Con il terzo e quarto motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inedito perché fondato su una questione non dedotta in appello, e in parte inammissibile perché reiterava doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito; è stato inoltre ribadito che l'inoffensività del falso sussiste solo quando la falsificazione sia ictu oculi riconoscibile da chiunque. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la fattispecie più lieve dell'art. 497-bis, comma 1, c.p. riguarda solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non abbia in alcun modo concorso, mentre la fabbricazione/formazione del documento o la detenzione per uso personale quando vi sia concorso nella contraffazione integrano il comma 2; inoltre la censura era inammissibile perché proposta solo con motivi aggiunti in appello. I motivi relativi ad attenuanti generiche e pena sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti al trattamento sanzionatorio e sorretti da motivazione congrua, fondata su gravità del fatto, precedenti penali e condotta processuale non meritevole di favore. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis, comma 1, c.p.

    Riguarda la sola detenzione di un documento falso quando il detentore non abbia in alcun modo concorso alla sua formazione.

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    Si applica alle condotte di fabbricazione o formazione del documento falso, nonché alla detenzione per uso non personale o personale quando il soggetto abbia concorso nella contraffazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La questione di diritto non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, quando si tratti di vizio deducibile già nel grado precedente.
  • L'eccezione di innocuità del falso è configurabile solo quando la falsificazione sia immediatamente e ictu oculi riconoscibile da chiunque; se il falso richiede una verifica tecnica o da parte di soggetti qualificati, non può parlarsi di reato impossibile.
  • Nel reato di cui all'art. 497-bis c.p., la detenzione del documento falso è punita più lievemente solo se il detentore è del tutto estraneo alla sua formazione; il concorso nella formazione o fabbricazione del documento sposta la condotta nella fattispecie più grave.
  • Le censure su attenuanti generiche e dosimetria della pena sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito a fronte di una motivazione congrua del giudice di appello.
  • La valutazione di gravità del fatto, precedenti penali e condotta processuale può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena senza che ciò integri vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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