Cassazione Penale, Sentenza n. 38050/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 12/04/2021 che aveva dichiarato inammissibile, per tardività (oltre i due anni dall'irrevocabilità della sentenza assolutoria), l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 15/07/2008 al 09/09/2010. Il ricorso articolava tre motivi: 1) incompatibilità del presidente del collegio d'appello (Dott. Bruno Scicchitano) perché aveva fatto parte del collegio del Tribunale del Riesame che confermò la custodia; 2) contestazione del dies a quo del termine biennale: secondo il ricorrente il termine doveva decorrere dalla data dell'estratto esecutivo/alla ricezione della copia conforme della sentenza (ricevuta il 18/05/2020) e non dall'irrevocabilità; 3) censura della condanna alle spese nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il procedimento di riparazione è di natura civil-processualistica e le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. non si applicano. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale non produce effetti automatici sul procedimento autonomo di riparazione. Sul secondo motivo ha confermato che il termine biennale previsto dall'art. 315, comma 1, c.p.p. decorre dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento; pertanto l'istanza era tardiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente (liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Le cause di incompatibilità disciplinate dall'art. 34 c.p.p. (legate ad atti compiuti nel procedimento penale) non si estendono al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che ha natura civil-processualistica autonoma
art. 315, comma 1, cod. proc. pen.
Il termine biennale per proporre l'istanza di riparazione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento; eventi successivi come la ricezione di copia conforme non sospendono né interrompono tale decorso
norme sul patrocinio a spese dello Stato (riferimento generale)
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale non si riverbera automaticamente sul procedimento civile/autonomo di riparazione; quest'ultimo mantiene autonomia e regole proprie in ordine alle spese
Massime di principio
- L'azione di riparazione per ingiusta detenzione è un procedimento di natura civil-processualistica distinto dal processo penale e, pertanto, regole di incompatibilità tipiche del processo penale non si applicano automaticamente
- Il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di riparazione decorre dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento (art. 315, comma 1, c.p.p.); la ricezione tardiva di copia conforme o dell'estratto esecutivo non sospende né interrompe tale termine
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non evita la possibilità di essere condannati alle spese nel procedimento di riparazione, poiché quest'ultimo è autonomo
- Chi contesta l'inammissibilità per tardività dovrebbe dimostrare un fatto giuridicamente idoneo a sospendere o interrompere il termine previsto dalla norma; mere difficoltà materiali o ritardi nella ricezione di documenti non sono di per sé idonei
- In situazioni analoghe, è opportuno agire tempestivamente dopo l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento e valutare separatamente eventuali eccezioni di incompatibilità o questioni di oneri di soccombenza nel procedimento riparatorio
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