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Parere

Parere n. 1333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n.59 dell’8 settembre 2009 di demolizione delle opere abusive.

Giustizia amministrativa202401524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza dirigenziale n. 59 dell’8 settembre 2009 di demolizione di opere edilizie abusive, con istanza cautelare di sospensione.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’ordinanza comunale di demolizione relativa a opere ritenute realizzate in totale difformità dal permesso di costruire. Le opere consistevano in un incremento planovolumetrico dell’unità abitativa, nella chiusura parziale di balconi e terrazzi e nella realizzazione di un cucinino e di un deposito mediante strutture leggere. I ricorrenti hanno dedotto: l’erronea qualificazione dell’abuso come totale difformità, sostenendo che si sarebbe trattato di parziale difformità; il rischio che la demolizione compromettesse la parte conforme dell’immobile, i requisiti minimi abitativi e la stabilità del solaio; la sproporzione della demolizione con acquisizione dell’area rispetto alla consistenza dell’abuso; la mancata valutazione dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare, in ragione dell’avvenuto accertamento comunale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e del preavviso di trascrizione dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Il parere

La Sezione non ha deciso il merito del ricorso. Ha rilevato che la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era istruttoriamente inadeguata, perché priva di un esame puntuale dei singoli motivi di ricorso e delle relative controdeduzioni. Il Ministero si era limitato a richiamare in modo generico le argomentazioni del Comune, senza trasmettere alla Sezione le controdeduzioni comunali né gli ulteriori atti e documenti menzionati nella relazione. La Sezione ha inoltre censurato l’omessa trattazione della domanda cautelare e ha precisato che la relazione ministeriale deve contenere una proposta motivata di accoglimento o rigetto del ricorso, senza sconfinare nelle questioni procedurali riservate alla valutazione del giudice. Ritenuto sufficientemente dimostrato il periculum in mora, anche in considerazione del rischio concreto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’adozione del parere di merito. Ha ordinato al Ministero di predisporre, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere e nel rispetto delle garanzie partecipative, una nuova relazione istruttoria, completa dell’esame di ciascun motivo e delle controdeduzioni, con allegazione di tutti gli atti richiamati. La decisione sul merito è stata rinviata.

Osservazioni

Relazione ministeriale e istruttoria

La relazione prevista dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 deve esaminare puntualmente ogni motivo di ricorso, prendere posizione sulle deduzioni delle parti e formulare una proposta motivata di accoglimento o rigetto. Una relazione meramente descrittiva e adesiva alle argomentazioni dell’amministrazione resistente, priva dell’analisi dei singoli motivi, deve considerarsi non adeguatamente trasmessa.

Trasmissione degli atti

Il Ministero deve trasmettere alla Sezione tutti gli atti, le memorie e le deduzioni richiamati nella relazione, comprese le controdeduzioni dell’amministrazione resistente. La mancata trasmissione determina un vizio dell’istruttoria e impedisce la decisione allo stato degli atti.

Istanza cautelare

La relazione ministeriale deve esaminare anche la domanda cautelare proposta dal ricorrente. Nel caso concreto l’omesso esame della richiesta, a fronte del rischio di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ha concorso a evidenziare l’inadeguatezza dell’istruttoria.

Nuova relazione istruttoria

Il Ministero deve predisporre entro sessanta giorni una nuova relazione, assicurando le garanzie partecipative dei ricorrenti, contenente considerazioni puntuali su ciascun motivo di ricorso e sulle controdeduzioni del Comune e dei ricorrenti, con allegazione integrale della documentazione richiamata.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    dovere istruttorio gravante sull’amministrazione competente

    La relazione ministeriale deve contenere l’esame puntuale di tutti i motivi di ricorso, la presa di posizione sulle deduzioni delle parti e una proposta conclusiva di accoglimento o rigetto; deve inoltre essere corredata degli atti richiamati.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La questione relativa alla qualificazione delle opere come realizzate in totale difformità è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito a causa del rinvio istruttorio.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    parziale difformità rispetto al permesso di costruire

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere l’applicabilità della disciplina della parziale difformità, ma la Sezione non ha ancora deciso la questione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La mancata valutazione dell’istanza di sanatoria è stata dedotta come motivo di ricorso, ma la relativa questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 deve contenere un esame specifico e completo di ciascun motivo di ricorso, delle deduzioni dell’amministrazione resistente e delle eventuali repliche del ricorrente, con una proposta motivata di accoglimento o rigetto.
  • Una relazione ministeriale meramente ricognitiva dei fatti o genericamente adesiva alle argomentazioni dell’amministrazione resistente, priva dell’esame dei singoli motivi e non corredata degli atti richiamati, è inidonea a consentire al Consiglio di Stato la definizione dell’affare e impone un supplemento istruttorio.
  • Nel procedimento consultivo sul ricorso straordinario, l’amministrazione istruttrice deve trasmettere integralmente tutti gli atti e documenti richiamati nella relazione; la loro omissione può determinare un vizio istruttorio ostativo alla decisione.
  • La relazione ministeriale deve esaminare anche l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, mentre la valutazione delle questioni propriamente procedurali e decisorie resta riservata al Consiglio di Stato.
  • Quando l’esecuzione dell’atto impugnato può determinare l’acquisizione del bene del ricorrente al patrimonio pubblico, il rischio concreto di tale effetto può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione cautelare nelle more del completamento dell’istruttoria.

Ricorso straordinario contro ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari di un appartamento contro un’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive. Il parere non definisce il merito della controversia, ma accoglie l’istanza cautelare e dispone un supplemento istruttorio nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesse fattuali

I ricorrenti avevano acquistato nel 2005 un appartamento inserito in un fabbricato di nuova costruzione. A seguito di sopralluoghi effettuati nell’aprile 2009, la Polizia municipale aveva accertato opere ritenute realizzate in totale difformità dal permesso di costruire, consistenti in:

  • un incremento planovolumetrico dell’unità abitativa, con traslazione delle pareti esterne, chiusura parziale di terrazzi e aumento della superficie utile e del volume;
  • la realizzazione di un cucinino mediante chiusura parziale di un balcone con struttura in alluminio e pannelli di bachelite;
  • la realizzazione di un locale deposito nell’area della gabbia scala e del ballatoio.

Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza dirigenziale n. 59 dell’8 settembre 2009, notificata il 16 settembre 2009, disponendo la demolizione delle opere. I ricorrenti hanno successivamente presentato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, senza ottenere una risposta dal Comune, che l’ha ritenuta successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno contestato l’ordinanza sotto tre profili principali.

  • Hanno sostenuto che le opere dovessero essere qualificate come interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, con applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, e non come interventi in totale difformità ai sensi dell’art. 31. Hanno inoltre dedotto che la demolizione avrebbe potuto compromettere la parte conforme dell’immobile, i requisiti minimi abitativi, il collegamento agli scarichi e la stabilità del solaio, denunciando anche un difetto di istruttoria.
  • Hanno contestato la sproporzione della demolizione, accompagnata dall’acquisizione dell’area di sedime, rispetto alla consistenza e alle caratteristiche tecniche delle opere.
  • Hanno dedotto la mancata valutazione dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Istanza cautelare

Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. Hanno rappresentato che il Comune aveva adottato l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con contestuale preavviso di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, prospettando così l’acquisizione dell’intera proprietà al patrimonio comunale.

Inadeguatezza della relazione ministeriale

La Sezione ha rilevato in via preliminare che la relazione trasmessa dal Ministero non rispettava gli obblighi istruttori previsti dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. La relazione si limitava a ricostruire i fatti, riassumere i motivi di ricorso e richiamare genericamente le controdeduzioni comunali, concludendo per la condivisibilità dell’operato del Comune.

Secondo la Sezione, la relazione avrebbe dovuto invece:

  • esaminare singolarmente tutti i motivi di ricorso;
  • prendere posizione puntuale sulle relative censure;
  • valutare le deduzioni dell’amministrazione resistente e quelle dei ricorrenti;
  • formulare una proposta motivata di accoglimento o rigetto;
  • affrontare anche la domanda cautelare;
  • trasmettere tutti gli atti e i documenti richiamati.

La Sezione ha sottolineato che le controdeduzioni del Comune, pur espressamente richiamate nella relazione, non erano state trasmesse. Mancavano inoltre gli ulteriori atti e documenti indicati nella stessa relazione. Un parere reso sulla base di tale documentazione incompleta sarebbe risultato viziato sotto il profilo istruttorio.

Accoglimento della domanda cautelare

La Sezione ha ritenuto sufficientemente dimostrato il periculum in mora. Il rischio concreto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, collegato all’accertamento dell’inottemperanza e al preavviso di trascrizione, è stato considerato idoneo a giustificare la sospensione nelle more dell’ulteriore istruttoria.

L’istanza cautelare è stata pertanto accolta, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Supplemento istruttorio e rinvio del merito

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato incaricato di predisporre e trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, una nuova relazione di rito. La relazione dovrà essere redatta garantendo la partecipazione dei ricorrenti e dovrà contenere considerazioni puntuali su ciascun motivo, sulle controdeduzioni del Comune e sulle eventuali deduzioni riformulate dai ricorrenti.

Dovranno inoltre essere allegati tutti gli atti, le memorie e i documenti richiamati. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e rinviato la trattazione del merito a una successiva adunanza, lasciando impregiudicata ogni questione di rito e di merito, comprese quelle relative alla qualificazione dell’abuso, alla proporzionalità della demolizione, agli effetti dell’acquisizione e alla sanatoria.

Oscuramento dei dati

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e gli eventuali terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelarePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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