Cassazione Penale, Sentenza n. 30781/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Galiano ha impugnato la sentenza di condanna del 13/05/2022 per omicidio, articolando quattro censure principali: (1) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (anche putativa), deducendo che le testimonianze, la diversa personalità della vittima e i rilievi tecnici balistici avrebbero sostenuto la sua versione; (2) mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa ex art.55 c.p., sostenendo che lo sparo sia avvenuto per errore precipitato nella valutazione del pericolo subito dall'attacco con l'accetta; (3) mancata concessione dell'attenuante della provocazione, per gli antecedenti di minacce e aggressioni subite dal Contrino e l'accumulo di tensione; (4) vizio nella determinazione della pena, chiedendo la massima riduzione per le attenuanti generiche e per le condizioni personali (età, incensuratezza, comportamento processuale). Inoltre ha contestato che la sentenza di appello fosse una "doppia conforme" meramente per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte d'assise d'appello, confermando l'esclusione della legittima difesa (anche putativa) e dell'eccesso colposo sulla base delle risultanze testimoniali e della consulenza balistica che indicava lo sparo dall'esterno e dall'alto verso il basso, non compatibile con la versione difensiva. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla provocazione (mancanza di un fatto scatenante immediato e prova di un accumulo idoneo a giustificare l'azione) e sulla determinazione della pena (motivazione adeguata e applicazione delle attenuanti non nella misura massima per mancata ammissione piena di responsabilità e assenza di resipiscenza). Ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme", limitando la sindacabilità della valutazione di merito in Cassazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna a 15 anni e 6 mesi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili (con liquidazione demandata alla Corte d'assise d'appello di Palermo).
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma che incrimina l'omicidio; applicata come titolo di reato per il comportamento volontario di aver cagionato la morte della vittima. La Corte ha confermato la qualificazione come omicidio doloso e la commisurazione della pena di base.
legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7
Norme relative al porto e detenzione di armi (normativa sulle armi bianche/da fuoco). Sono state utilizzate per contestare la detenzione e il porto illegale dell'arma impiegata nel delitto.
art. 55 cod. pen.
Disciplina l'eccesso colposo nella legittima difesa. La Corte ha escluso tale scriminante ritenendo inesistente la situazione che legittimasse anche una reazione soggettivamente eccessiva: senza riconoscere una legittima difesa effettiva non si può fondare l'eccesso colposo.
art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e travisamento della prova). La Corte ha valutato i motivi alla luce del principio della "doppia conforme" e li ha ritenuti infondati o inammissibili.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che, applicando la riduzione per attenuanti generiche ma non nella massima estensione, si è valorizzata la mancata piena ammissione di responsabilità e la non sincera resipiscenza.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Norma sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulla competenza per la liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili; la Corte ha rimesso alla Corte d'assise d'appello di Palermo la liquidazione delle spese civili.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca limitatamente la valutazione probatoria quando sussiste una "doppia conforme": se appello e primo grado convergono in un unico corpo argomentativo, è difficile ottenere l'annullamento per travisamento della prova.
- Per far valere la legittima difesa (o la sua forma putativa o l'eccesso colposo) è cruciale dimostrare oggettivamente la sussistenza di un pericolo attuale e la proporzionalità/adeguatezza della reazione; elementi tecnici (perizie balistiche, medico-legali) hanno grande rilevanza probatoria.
- La consulenza balistica e i rilievi tecnici possono smentire versioni difensive anche se esistono testimonianze parzialmente favorevoli: direzione e distanza dello sparo sono elementi decisivi per la ricostruzione della dinamica.
- L'attenuante della provocazione richiede prova di un fatto scatenante immediato e rilevante; la mera coesistenza di dissidi o minacce pregresse non è sufficiente a giustificare la reazione come provocazione.
- In Cassazione i motivi che ripropongono la mera rivalutazione della prova, già esaminata e congruamente motivata in grado di appello, sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
- Nella determinazione della pena, l'applicazione di una riduzione non massima per attenuanti deve essere adeguatamente motivata: la mancata ammissione di responsabilità e l'assenza di resipiscenza sono ragioni abituali per non concedere la massima diminuzione.
- Le frasi e gli atteggiamenti intercettati o emersi in successivi momenti (es. in carcere) possono influire sulla valutazione della resipiscenza e della personalità dell'imputato nel giudizio della pena.
- Quando si impugna in Cassazione è essenziale indicare specificamente gli atti o le parti del processo che proverebbero il travisamento della prova: argomentazioni generiche o ripetitive delle stesse difese di merito sono inefficaci.
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