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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell‘efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Dipartimento Impiego del Personale, a firma del Vice Capo Dipartimento, con il quale è stata respinta la richiesta ex art. 42-bis D.lgs. n. 151/2001 e di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi.

Giustizia amministrativa202500226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano assegnato a un reparto del Comando Truppe Alpine con incarico di addetto al vettovagliamento, aveva chiesto, dopo la nascita della figlia, l’assegnazione temporanea per tre anni presso una sede ubicata nella provincia o regione rilevante ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Dopo il preavviso di rigetto, aveva contestato l’applicazione dell’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019 e indicato anche una sede alternativa. L’Amministrazione aveva respinto definitivamente l’istanza, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sostenendo che nella sede principale non vi fossero posizioni occupabili per il profilo di addetto al vettovagliamento, che nella sede alternativa i posti della categoria Graduati fossero occupati o comunque non compatibili con la professionalità del richiedente e che l’ente di provenienza presentasse una sottoalimentazione del 20%. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il diniego potesse fondarsi solo su casi o esigenze eccezionali, che il requisito del posto vacante e disponibile dovesse essere inteso in senso funzionale e non come identità formale dell’incarico, e che la disciplina speciale sulle motivate esigenze organiche o di servizio fosse applicabile alle Forze di polizia, non al personale dell’Esercito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019, consenta il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio soltanto per il personale delle Forze di polizia e non per il personale dell’Esercito, Marina e Aeronautica. Per il militare dell’Esercito il diniego può quindi essere fondato solo su casi o esigenze eccezionali adeguatamente motivati. Il giudice ha inoltre escluso che l’Amministrazione potesse interpretare il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva come necessaria coincidenza tra il profilo formale ricoperto e quello esistente nella sede di destinazione: è sufficiente la concreta possibilità di impiegare il dipendente in mansioni compatibili con la categoria e la professionalità posseduta, anche considerando la temporaneità dell’assegnazione. È stata rilevata anche l’insufficienza dell’istruttoria, poiché l’Amministrazione aveva formulato affermazioni apodittiche sulla copertura dei posti senza produrre dati o documentazione sull’effettiva verifica compiuta. Quanto alla sottoalimentazione del 20%, il Collegio ha ritenuto che un generico riferimento alla scopertura organica non dimostri un pregiudizio effettivo al servizio; gli indici elaborati dalla giurisprudenza, tra cui una scopertura pari o superiore al 40%, contingenti impegni operativi, infungibilità del profilo o partecipazione a missioni speciali, hanno valore esemplificativo ma esprimono l’esigenza di dati precisi e significativi. Il diniego avrebbe dovuto contenere una motivazione particolarmente stringente, considerata la tutela costituzionale della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nella cura dei figli. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa»; «nella quale è fissata la residenza della famiglia»; salvo che non vi ostino «casi o esigenze eccezionali»

    La disposizione riconosce al genitore di un bambino fino a tre anni l’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni; il diniego richiede la sussistenza e la specifica motivazione di casi o esigenze eccezionali.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    «al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo [...] le disposizioni di cui all’articolo 42-bis [...] si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.»

    La disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio riguarda il personale delle Forze di polizia e non è applicabile al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    La disposizione ha introdotto l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, ma non può essere utilizzata per estendere al personale dell’Esercito la disciplina speciale prevista per le Forze di polizia.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio, nella fase cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza per la trattazione del merito.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È stato richiamato per rinviare a precedenti giurisprudenziali pertinenti.

  • artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.

    Esprimono i valori costituzionali di tutela della persona, della famiglia, della genitorialità e dell’infanzia rilevanti nel bilanciamento sotteso all’assegnazione temporanea.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99/2024

    Ha esteso l’ambito territoriale dell’assegnazione temporanea includendo la provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia e ha valorizzato la finalità di sostegno della famiglia, dell’infanzia e della parità genitoriale.

Massime di principio

  • Per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può essere motivato con il mero richiamo a esigenze organiche o di servizio, poiché la disciplina speciale che ammette tale motivazione riguarda soltanto il personale delle Forze di polizia; occorrono casi o esigenze eccezionali adeguatamente motivati.
  • Il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non richiede la perfetta coincidenza tra l’incarico formalmente rivestito dal militare e il posto esistente nella sede di destinazione; è sufficiente la concreta possibilità di impiego in mansioni compatibili con la categoria e la professionalità del richiedente, tenuto conto della temporaneità dell’assegnazione.
  • Il diniego di un’assegnazione temporanea richiesta per esigenze di cura di un figlio minore richiede un’istruttoria effettiva e una motivazione particolarmente stringente, che esponga le specifiche esigenze organizzative e il pregiudizio concreto derivante dall’assegnazione, non potendo fondarsi su affermazioni generiche o apodittiche.
  • Il riferimento alla scopertura dell’organico dell’ufficio di provenienza può giustificare il diniego solo se sostenuto da dati precisi e significativi, idonei a dimostrare che lo spostamento temporaneo arrecherebbe un pregiudizio effettivo allo svolgimento del servizio; gli indici giurisprudenziali di gravità delle carenze organiche hanno valore esemplificativo e non tassativo.
  • Nel bilanciamento tra esigenze organizzative dell’amministrazione e cura della prole nei primi anni di vita, l’interesse alla ricomposizione dell’unità familiare gode di tutela rafforzata, sicché l’esercizio del potere discrezionale di diniego deve essere sorretto da una motivazione adeguata e specifica.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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