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Sentenza

Sentenza n. 530/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale R.G. n. 1531 del 4 giugno 2025 della S.U.P. Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano, notificata in data 5 giugno 2025, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura dei gara per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri estivi del Comune di Limbiate, C.I.G. B60022BD5F - Lotto 2; - del provvedimento 17 giugno 2025 di avvenuta aggiudicazione della procedura a favore dell'impresa Fides Società Cooperativa Sociale (C.F. 07775050961), corrente in Legano, via Fedele Borghi n. 11;

Giustizia amministrativa202502607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per il lotto 2, motivata da violazioni fiscali definitivamente accertate, e successiva aggiudicazione del servizio ad altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione e la successiva aggiudicazione, deducendo violazione del principio di legalità e di buona fede, violazione dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per manifesta arbitrarietà e irragionevolezza, sviamento della causa tipica, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà interna. La cooperativa sosteneva che il debito fiscale posto a fondamento dell'esclusione fosse inesistente, essendo stato annullato in autotutela dall'amministrazione finanziaria con provvedimento di sgravio avente effetti ex tunc. A suo avviso, la regolarizzazione non sarebbe dipesa dal pagamento tardivo dell'importo di 15.353,48 euro, ma dall'accertamento dell'insussistenza della pretesa tributaria; di conseguenza, non avrebbero dovuto rilevare né la data dello sgravio, successiva al termine di presentazione delle offerte, né l'omessa dichiarazione dell'esistenza della cartella di pagamento. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata contestazione di tutte le ragioni dell'esclusione, mentre le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo principale e non esaminando l'eccezione preliminare di carenza di interesse, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. Il Collegio ha richiamato le valutazioni già espresse in sede cautelare, secondo cui la ricorrente non aveva chiarito né dimostrato che lo sgravio disposto dall'Agenzia delle entrate il 26 maggio 2025 fosse dovuto a una causa diversa dal pagamento del debito. Anche nella fase di merito non è stata fornita prova idonea a smentire la ricostruzione della stazione appaltante. Il giudice ha quindi ritenuto legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, poiché la regolarizzazione mediante pagamento o estinzione del debito deve essersi perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; non può pertanto assumere rilievo il pagamento o l'estinzione intervenuti successivamente. Sono state respinte sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro complessivi di spese, 2.000 euro a favore del Comune di Limbiate e 2.000 euro a favore della Città Metropolitana di Milano e dell'Ufficio Unico associato.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È la disposizione in base alla quale il Comune ha stabilito di procedere mediante procedura aperta.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta

    L'operatore economico deve essere escluso per violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate, salvo che il pagamento, l'impegno vincolante o l'estinzione integrale del debito si siano perfezionati prima della scadenza del termine per presentare l'offerta. La regolarizzazione successiva non impedisce l'esclusione.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato con riferimento al controllo automatizzato dell'Agenzia delle entrate, ma il giudice non fonda su tale disposizione una statuizione autonoma.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, la regolarizzazione della posizione fiscale dell'operatore economico mediante pagamento, impegno vincolante o estinzione integrale del debito deve perfezionarsi anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; una regolarizzazione successiva non impedisce l'esclusione dalla gara.
  • Quando l'operatore economico sostiene che lo sgravio fiscale successivo alla scadenza del termine di gara derivi dall'inesistenza originaria del debito e non dal suo pagamento, deve fornire prova concreta di tale circostanza; in mancanza, la stazione appaltante può valorizzare la regolarizzazione tardiva ai fini dell'esclusione.
  • La mancata prova, da parte dell'operatore economico, della causa effettiva dello sgravio fiscale impedisce di superare la motivazione della stazione appaltante fondata sull'esistenza di una violazione fiscale definitivamente accertata e sulla sua regolarizzazione successiva al termine di presentazione delle offerte.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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