Sentenza del 17/05/2019 n. 13351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva proposto ricorso contro la sentenza n. 33/6/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Bari. Nel corso del giudizio si è avvalsa della procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'integrale pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e pagamento integrale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017
La procedura di definizione agevolata consente, in presenza dei relativi presupposti e del pagamento integrale di quanto dovuto, di chiudere la controversia tributaria e ottenere l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato è dovuto soltanto quando l'impugnazione è rigettata nel merito oppure dichiarata inammissibile o improcedibile; non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata.
Cass. n. 25485 dell'8 marzo 2018
La Corte richiama il principio secondo cui l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 presuppone una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata e il contribuente versa integralmente le somme dovute, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito.
- È opportuno documentare nel processo sia l'adesione alla definizione agevolata sia l'integrale pagamento, anche tramite attestazione dell'amministrazione finanziaria.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, salvo diversa previsione normativa o diversa valutazione del giudice.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a una soccombenza del contribuente e, di regola, non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate, inammissibili o improcedibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →