Cassazione Penale, Sentenza n. 36020/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge (art. 599 c.p.p.) per presunto rifiuto della corte territoriale di rinviare l'udienza per legittimo impedimento del difensore, con la tesi che la richiesta di rinvio dovesse intendersi come implicita richiesta di trattazione scritta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai carabinieri durante l'accertamento; 3) violazione di legge per insufficienta motivazione della corte territoriale in ordine alla responsabilità dell'imputato, in particolare alla luce della presenza di un gruppo elettrogeno che avrebbe comunque assicurato la produzione di energia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di legittimità lo ha ritenuto manifestamente infondato: nel rito camerale non partecipato (disciplinato dalle norme emergenziali) la partecipazione del difensore è esclusa e quindi il legittimo impedimento del difensore è irrilevante; la semplice richiesta di rinvio non può essere interpretata come tacita rinuncia alla partecipazione e come istanza di svolgimento per trattazione scritta. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto aspecifico: il ricorrente non ha indicato come l'eliminazione delle dichiarazioni contestate avrebbe inciso sul giudizio di responsabilità, né ha dimostrato che le residue prove non sarebbero state sufficienti (richiamando orientamento secondo cui la prova acquisita illegittimamente è irrilevante se, espunta, residuano elementi idonei a formare lo stesso convincimento). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché implica rivalutazione del merito e della valutazione dei fatti, materia non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse congrua e coerente con i fatti (ammissione dell'imputato di essere fruitore dell'energia, gruppo elettrogeno guasto, temperatura del frigorifero indicativa d'uso, dichiarazione di un dipendente). In conclusione, ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale base per censurare il mancato rinvio; la Corte ha invece ritenuto che tale regolamentazione non valga a favore della richiesta quando si applica il rito camerale non partecipato, poiché la partecipazione del difensore è esclusa e il suo impedimento diventa irrilevante
disciplina emergenziale del rito camerale non partecipato
La Corte interpreta la disciplina emergenziale come escludente la partecipazione del difensore e garantente il contraddittorio mediante depositi scritti; ne consegue che una richiesta di rinvio non equivale a una tacita domanda di trattazione scritta
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Rv. 262011)
Principio richiamato secondo cui il ricorrente che deduce l'illegittimità di una prova deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione di tale prova sul giudizio di responsabilità: se, espunta la prova, residuano altri elementi sufficienti, la censura è inammissibile per aspecificità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 (Rv. 271623)
Richiamato il principio che in sede di legittimità non è consentita la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie che competono al giudice del merito, il quale è tenuto solo a motivare accuratamente le ragioni del proprio convincimento
Massime di principio
- Nel rito camerale non partecipato introdotto dalle misure emergenziali la mancata partecipazione del difensore è prevista: un legittimo impedimento del difensore è irrilevante salvo specifiche previsioni, e la mera richiesta di rinvio non equivale a una richiesta tacita di trattazione scritta
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese durante accertamenti occorre non solo affermarne l'illegittimità, ma anche dimostrare come l'eventuale esclusione incida concretamente sul convincimento: se le prove residue sono sufficienti, la censura è aspecifica e inammissibile
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito o la rivalutazione dei fatti: le censure devono essere di diritto e mirare a vizi nella motivazione o nella applicazione del diritto, non a ricostruzioni alternative dei fatti
- Quando la corte di merito motiva adeguatamente collegando fatti, dichiarazioni e riscontri tecnici (es. funzionamento di apparecchiature, dati strumentali, ammissioni dell'imputato, dichiarazioni di terzi), la sua decisione difficilmente sarà scalfita in sede di legittimità
- Nelle ipotesi di reato tecnico (es. furto di energia) la difesa che pretende l'esclusione di una prova deve indicare esplicitamente l'effetto eliminativo di quella prova sul complesso probatorio e proporre elementi che dimostrino che, senza di essa, non sussisterebbe ragionevole dubbio sulla colpevolezza
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