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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15465 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IN GENERE - Interessi corrisposti al fondo pensioni per i dipendenti - Assoggettamento del fondo ad imposizione - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute d'acconto sugli interessi annualmente accreditati al fondo di quiescenza/previdenza dei dipendenti. Sosteneva inoltre che l'appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile e che gli interessi dovessero essere qualificati come redditi imponibili, riconducibili al fondo o ai lavoratori, con conseguente obbligo della società di operare le ritenute in qualità di sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, stabilendo che l'appello dell'Ufficio era stato tempestivamente notificato e depositato. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché riguardava argomentazioni di merito svolte dalla CTR dopo una pronuncia processuale di inammissibilità. Decidendo comunque la questione sostanziale per economia processuale, la Corte ha ritenuto non dovute le ritenute: il fondo non è un autonomo soggetto passivo d'imposta né un distinto centro di imputazione dei rapporti giuridici; le somme e gli interessi accantonati costituiscono retribuzione differita appartenente al datore di lavoro, vincolata alla destinazione previdenziale. Non sono quindi redditi di capitale percepiti dal fondo né redditi di lavoro già percepiti dai dipendenti, poiché questi ultimi ne beneficiano solo alla cessazione del rapporto. Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento di 7.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26

    La disposizione disciplina le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile perché gli interessi accreditati al fondo non costituivano reddito di capitale prodotto in un rapporto tra soggetti distinti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 22, 23, 32, 38, 51 e 53

    Le norme regolano il processo tributario, i termini e le modalità di costituzione e impugnazione. La Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione dell'Ufficio in appello, considerando il termine decorrente dalla ricezione della notificazione da parte del destinatario.

  • Art. 327 c.p.c.

    La norma sul termine lungo per impugnare è stata applicata per valutare la tempestività dell'appello dell'Ufficio.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, relativi a violazione di legge, vizi processuali e insufficiente motivazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha utilizzato il potere di decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché la questione di diritto era risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo ha giustificato la decisione immediata nel merito, evitando un inutile rinvio.

Massime di principio

  • Quando un fondo previdenziale aziendale non è un autonomo soggetto giuridico o centro distinto di imputazione dei rapporti, le somme accantonate e i relativi rendimenti possono essere considerati componenti della retribuzione differita, non redditi di capitale del fondo.
  • Gli importi destinati alla previdenza complementare non sono necessariamente reddito imponibile dei dipendenti nel momento dell'accantonamento: la tassazione può essere rinviata al momento dell'effettiva erogazione, normalmente alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • L'obbligo del sostituto d'imposta presuppone l'esistenza di un reddito effettivamente corrisposto o imputabile a un distinto percettore; in assenza di tale presupposto, non sorge automaticamente l'obbligo di ritenuta.
  • Nel processo tributario, la tempestività della costituzione tramite notificazione postale va valutata considerando la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non la sola data di spedizione.
  • Una pronuncia di inammissibilità impedisce normalmente di contestare in cassazione le ulteriori argomentazioni sul merito svolte dal giudice solo ad abundantiam, salvo che la Corte decida direttamente la questione sostanziale quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

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