Sentenza n. 8049/2026 - Roma, Sezione 3B
PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 04/04/2022, ricevuta in pari data, volta a comunicare il proprio stato di positività al Covid-19 e contestualmente a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso; e, ove occorrente e per quanto di interesse, PER L'ANNULLAMENTO - del Decreto 1672 del 25 ottobre 2022 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV con cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al predetto decreto, per la classe di concorso AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) per le Regioni Lazio, Marche e Toscana, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente . - della Nota 7707 del 23/02/2022 del “Calendario delle prove scritte della procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, facendo seguito all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura ordinaria a decorrere dal 05.04.2022 (AC25) sino al 07.04.2022 (AC24), non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19 ; - del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, avente ad oggetto “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive; - del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui, all'art. 4 relativo al “Diario e sede di svolgimento della prova d'esame” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua; e, per l'accertamento, anche in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere ammessa allo svolgimento di una prova suppletiva della procedura ordinaria indetta con D.D. n. 499 del 21.04.2020, per la classe di concorso AC24 e AC25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza volta a comunicare la positività al Covid-19 e a ottenere l'accesso a prove suppletive del concorso, nonché gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui non prevedevano prove suppletive e non includevano la ricorrente nelle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 4 aprile 2022, con cui aveva comunicato il proprio stato di positività al Covid-19 e richiesto di poter sostenere prove suppletive della procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di docenti, classi di concorso AC24 e AC25. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, il calendario delle prove scritte, il decreto di indizione della procedura, il decreto relativo al diario e alla sede delle prove e la graduatoria di merito, nella parte in cui non prevedevano prove suppletive per i candidati impossibilitati a partecipare per isolamento o quarantena e non includevano il suo nominativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta della ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. La decisione è stata assunta senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio o degli atti della procedura concorsuale, poiché la ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dei giusti motivi prospettati e dell'andamento complessivo della vicenda, anche in relazione alla mancata difesa nel merito dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando siano state proposte congiuntamente domande contro il silenzio e domande di annullamento, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo definisce il giudizio senza esaminare la legittimità del silenzio o degli atti impugnati nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando ricorrano giusti motivi desunti dall'andamento complessivo della vicenda e dalla posizione processuale delle parti.
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