Cassazione Civile, Ordinanza n. 24993/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo e altri finanziamenti concessi da un istituto di credito a una società; una persona fisica aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società, insieme a un altro garante. Dopo l'insolvenza della debitrice principale, la banca aveva agito contro i fideiussori ottenendo ingiunzione di pagamento. La garante aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando il credito e, soprattutto, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Rovigo in favore del foro del consumatore, indicato nel Tribunale di Padova, sostenendo di essere consumatore perché persona fisica priva di ruolo nella società garantita. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato la competenza del foro del consumatore. La banca ha proposto ricorso per regolamento di competenza con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 122 del d.lgs. 385/1993, sostenendo che il foro del consumatore non opererebbe per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro; (2-5, secondo la sintesi della decisione) deduzione che il fideiussore assumerebbe lo stesso status del debitore principale, sicché, se quest'ultimo è imprenditore/professionista, tale qualifica si trasferirebbe anche al garante; inoltre, con un motivo preliminare, la banca ha sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza perché formulata in modo incompleto. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che censurava l'asserita incompletezza dell'eccezione di incompetenza, perché la questione attiene al merito e non è deducibile nel regolamento di competenza. Ha poi ritenuto infondato il motivo fondato sull'art. 122 t.u.b., osservando che il limite di importo rileva per il credito al consumo, non per una fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti bancari. Ha infine rigettato le censure ulteriori, ribadendo che, ai fini della disciplina consumeristica, la qualità del fideiussore va valutata con riferimento al contratto di garanzia e alle parti di esso, non al contratto principale: è consumatore la persona fisica che presta la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale. Poiché nel caso concreto la garante non aveva alcun ruolo nella società debitrice e non risultava che la fideiussione fosse connessa a propria attività professionale, la Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la competenza del Tribunale di Padova quale foro del consumatore. Nulla sulle spese; disposto inoltre l'onere dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 19 e 20 c.p.c. per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attinente al merito della questione e non deducibile nel regolamento di competenza.
art. 19 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta formulazione dell'eccezione di incompetenza; la Corte ha affermato che il tema dell'incompletezza dell'eccezione non può essere esaminato in sede di regolamento di competenza.
art. 20 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al foro competente; la Corte ha precisato che nel regolamento di competenza si valuta solo la corretta individuazione del foro da parte della decisione impugnata.
art. 122 d.lgs. n. 385 del 1993
Il limite di importo richiamato dalla ricorrente è stato ritenuto non applicabile al caso di fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti bancari, ma pertinente al credito al consumo concesso direttamente al consumatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza non possono essere riesaminate questioni che attengono al merito dell'eccezione di incompetenza, come la sua asserita incompletezza o non autosufficienza; il sindacato è limitato alla corretta individuazione del foro applicabile.
- La disciplina del credito al consumo che prevede limiti di importo e presupposti specifici non si estende automaticamente alla fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti bancari concessi a un terzo.
- Ai fini della nozione di consumatore nel contratto di fideiussione, occorre avere riguardo esclusivamente alla posizione soggettiva del garante nel contratto di garanzia e alle finalità per cui la garanzia è prestata, senza lasciarsi condizionare dalla natura professionale o imprenditoriale del debitore principale.
- La qualità di consumatore sussiste quando la fideiussione sia prestata da una persona fisica al di fuori di ogni attività professionale o imprenditoriale propria e senza stretta funzionalità rispetto a tale attività.
- La competenza per le controversie relative a fideiussioni stipulate da consumatori va individuata nel foro del consumatore quando il garante non abbia agito nell'esercizio di attività professionale o imprenditoriale.
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