Sentenza n. 14706/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 19042 del 13.05.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - del successivo provvedimento prot. n. 6676 del 23.05.2024 dell’Atp di Reggio Calabria di avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di formazione professionale rumeno per plurime classi di concorso, con riconoscimento limitato alla classe A047 previo espletamento di misure compensative, nonché avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento nelle classi di concorso A060, A032, A016, A037, A026 e A047. Dopo una precedente sentenza che aveva accertato l'illegittimità del silenzio ministeriale, l'Amministrazione ha riconosciuto il valore abilitante del titolo, subordinatamente a misure compensative, soltanto per la classe A047, ritenuta la più coerente con il percorso di studi e con l'attestazione dell'autorità rumena (Adeverinta), negandolo per le altre classi. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 2022; eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata comparazione concreta dei percorsi formativi e disparità di trattamento; violazione degli artt. 16 e 22 del d.lgs. 206/2007 in materia di misure compensative; violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, dei principi di soccorso istruttorio e di leale collaborazione; violazione della buona fede; disparità di trattamento e violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium rispetto a precedenti riconoscimenti. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e una verificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che le sentenze dell'Adunanza Plenaria del 2022 impongono al Ministero di valutare il titolo abilitante conseguito in Romania e, se necessario, di disporre misure compensative proporzionate, ma non stabiliscono che una singola abilitazione rumena debba essere riconosciuta per una pluralità di classi di concorso, né impongono l'elaborazione di misure compensative differenziate per ciascuna classe richiesta. Per le classi A060, A032 e A016, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dall'incoerenza radicale con l'ambito dell'ingegneria civile attestato dall'Adeverinta; inoltre, tali valutazioni tecnico-discrezionali non erano state specificamente censurate. Quanto alle classi A037 e A026, la scelta della classe A047 quale classe più coerente non era stata specificamente contestata ed era comunque consolidata anche per il mancato impugnamento di un ulteriore provvedimento che riconosceva la sola A047. Il TAR ha escluso che il provvedimento fosse fondato sull'assenza dell'Adeverinta, rilevando che essa era stata acquisita e valutata e che l'Amministrazione aveva riconosciuto una classe di concorso proprio sulla base del suo contenuto. Ha ritenuto sollecitatorio, e non produttivo di silenzio-assenso, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007. Ha escluso la violazione dell'art. 17, poiché non occorreva interpellare nuovamente l'autorità rumena su questioni interpretative riguardanti la normativa italiana e la giurisprudenza nazionale. Ha respinto le censure di disparità di trattamento, buona fede e soccorso istruttorio per genericità o infondatezza. Ha negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non essendo stata prospettata né provata una discriminazione del titolo rumeno rispetto a quello italiano; al contrario, la tesi del ricorrente avrebbe potuto determinare un trattamento preferenziale per l'abilitazione rumena. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell'Unione europea, incluse le misure compensative e il procedimento di riconoscimento.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Il termine di trenta giorni per la definizione del procedimento ha natura sollecitatoria e non comporta silenzio-assenso.
art. 17 d.lgs. 206/2007
Non impone di interpellare l'autorità dello Stato membro d'origine quando la questione da decidere riguarda l'interpretazione della normativa nazionale e della giurisprudenza interna, senza necessità di ulteriori elementi istruttori.
art. 22 d.lgs. 206/2007
È richiamato dal ricorrente in relazione alle misure compensative, ma il giudice esclude che la disciplina consenta di pretendere il riconoscimento della medesima abilitazione per una pluralità di classi di concorso.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente allo Stato membro ospitante di disporre misure compensative opportune e proporzionate dopo il confronto tra i percorsi formativi, vietando discriminazioni ma anche trattamenti preferenziali rispetto ai titoli nazionali.
art. 4, par. 3, TUE
Il principio di leale collaborazione non impone all'amministrazione di svolgere attività istruttorie non necessarie quando la documentazione acquisita è sufficiente per decidere.
Massime di principio
- Il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea impone all'amministrazione di valutarne il rilievo sostanziale, ma consente di subordinare il riconoscimento a misure compensative opportune e proporzionate dopo il confronto tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale.
- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria che impongono di valutare un'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania non attribuiscono, di per sé, il diritto al riconoscimento della stessa abilitazione per una pluralità di classi di concorso, né impongono all'amministrazione di predisporre misure compensative distinte per ogni classe richiesta.
- L'amministrazione può limitare il riconoscimento del titolo estero alla classe di concorso ritenuta più coerente con il percorso formativo e con l'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine, purché la scelta sia adeguatamente motivata e non discriminatoria.
- Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007 per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali ha natura sollecitatoria e il suo superamento non determina silenzio-assenso.
- L'obbligo di acquisire informazioni dall'autorità dello Stato membro d'origine non sussiste quando gli elementi documentali sono già disponibili e la questione da decidere riguarda esclusivamente l'interpretazione della normativa nazionale e della giurisprudenza interna.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è necessario quando non è stata dedotta o provata una discriminazione del titolo estero rispetto al titolo nazionale e la soluzione prospettata dal ricorrente potrebbe, al contrario, determinare un trattamento preferenziale del titolo estero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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