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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 4160 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 267/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Produzione documentale tardiva in primo grado - Utilizzabilità in appello - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di 11 cartelle di pagamento notificate alla ricorrente in relazione a tributi dovuti dalla società cedente G. s.r.l. per effetto di una cessione di ramo d'azienda. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per presunta carenza di motivazione e mancata prova dei presupposti per l'applicazione della solidarietà ai sensi dell'art. 2560 c.c. (con richiamo alla disciplina tributaria speciale dell'art. 14 d.lgs. 472/1997). L'Agenzia ha impugnato, sostenendo che la normativa richiamata nelle cartelle non era errata e che la documentazione, sebbene prodotta con costituzione tardiva in primo grado, doveva essere utilizzata, dimostrando la cessione in frode e la coincidenza della compagine sociale tra cedente e cessionaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il richiamo, nelle cartelle, all'art. 2560 c.c. fosse al più incompleto ma non invalido e che la motivazione contenesse l'indicazione sufficiente del principio di solidarietà collegato all'atto di cessione. Ha inoltre stabilito che la documentazione prodotta tardivamente dalla stessa Agenzia in primo grado poteva essere utilizzata in appello (in ossequio agli art. 24, 32 e 58 del d.lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza della Cassazione): la prova raccolta dimostrava la cessione in frode e la sostanziale coincidenza del nucleo familiare/societario, giustificando la responsabilità solidale della società cessionaria. Di conseguenza è stata dichiarata la legittimità delle cartelle impugnate. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    art. 32, comma 1; art. 24; art. 58

    La produzione documentale tardiva in primo grado è utilizzabile in appello se acquisita al fascicolo e depositata nei termini perentori previsti dall'art. 32, comma 1, e nel rispetto degli artt. 24 e 58; la costituzione tardiva determina solo la decadenza dalla facoltà di proporre ulteriori eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non preclude il diritto di contestare i fatti, le norme invocate e di produrre documenti

  • Codice civile

    Riconosciuta la pertinenza dell'art. 2560 c.c. quale fonte della solidarietà derivante dalla cessione d'azienda; il riferimento nelle cartelle al solo art. 2560 è stato ritenuto non decisamente errato, sebbene la normativa tributaria speciale (art. 14 d.lgs. 472/1997) sia quella di ordine specifico

  • d.lgs. 472/1997

    Norma speciale in materia tributaria che disciplina la responsabilità in caso di cessione di azienda; la CTR ha richiamato che, pur dovendosi preferire la disciplina speciale, la solidarietà invocata è comunque fondabile sui fatti della cessione in frode

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 (richiamati dagli atti difensivi)

    Richiami utilizzati dalle parti per censurare la motivazione; il collegio territoriale ha valutato che le censure in primo grado non impedivano la validità complessiva della motivazione dell'atto impositivo

Massime di principio

  • La documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado può essere utilizzata in appello purché sia acquisita al fascicolo e il deposito sia conforme ai termini e alle norme del d.lgs. 546/1992 (art. 32, 24 e 58).
  • La costituzione tardiva della pubblica amministrazione in primo grado comporta solo la perdita della possibilità di allegare nuove eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce di contestare i fatti, le norme invocate dalla controparte e di produrre documenti probatori.
  • Un richiamo normativo incompleto nelle cartelle (es. citazione del solo art. 2560 c.c.) non è necessariamente causa di illegittimità dell'atto se la motivazione permette di individuare il principio e i fatti su cui si fonda l'azione impositiva; la disciplina speciale tributaria (art. 14 d.lgs. 472/1997) resta comunque il riferimento corretto in materia tributaria.
  • Per dimostrare la cessione in frode e far sorgere la responsabilità solidale del cessionario occorre una valutazione fattuale (coincidenza societaria, compagine, temporalità dell'operazione, liquidazione della cedente) che può emergere anche da visure camerali e documenti; se la prova è sufficiente, il cessionario può essere ritenuto solidalmente responsabile.
  • In tema di spese processuali, la compensazione può essere disposta quando convivono elementi che rendono la vicenda peculiare (superficialità dell'ufficio nella motivazione, tardività delle costituzioni e produzioni, utilizzabilità della prova in appello).

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