Cassazione Civile, Ordinanza n. 00135/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2010. Il contribuente aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità, non aveva contestato l’importo richiesto e aveva optato per il pagamento rateale; dopo il mancato versamento delle rate successive alla n. 8, era decaduto dalla rateizzazione e l’Ufficio aveva iscritto a ruolo imposte, interessi e sanzioni. Il ricorso introduttivo del contribuente era stato accolto in primo grado, ma in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c.; con il secondo motivo sosteneva la violazione del principio di emendabilità/ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, richiamando l’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e principi costituzionali e statutari. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando che la CTR non avesse dichiarato inammissibile il ricorso originario perché volto a contestare nel merito una pretesa tributaria ormai definitiva per acquiescenza alla comunicazione di irregolarità, in violazione degli artt. 19, 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la motivazione della sentenza della CTR era solo apparente: la decisione si limitava ad affermazioni assertive e non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, né di controllarne la correttezza. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame adeguatamente motivato e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
violazione dedotta dal ricorrente; richiamato dalla Corte in relazione al vizio di motivazione apparente
la sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, non rende percepibile la ratio decidendi e non consente il controllo sul ragionamento decisorio
art. 360, n. 4, c.p.c.
vizio di nullità della sentenza dedotto in ricorso
il vizio processuale è configurabile quando la motivazione è solo apparente o comunque costituzionalmente inidonea
art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998
richiamato nel secondo motivo e nella motivazione della CTR
norma invocata a sostegno della ritrattabilità/emendabilità della dichiarazione dei redditi; nel caso concreto il relativo motivo è stato assorbito
art. 53 Cost.
richiamato nel secondo motivo
invocato a supporto del principio di capacità contributiva quale fondamento della ritrattabilità della dichiarazione
art. 97 Cost.
richiamato nel secondo motivo
invocato quale parametro di correttezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
art. 10 Statuto del Contribuente
richiamato nel secondo motivo
invocato quale espressione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente
artt. 19, 21 e 22 del D.Lgs. 546/1992
richiamati nel motivo incidentale
invocati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso originario avverso una pretesa ormai definitiva
art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
richiamato nella ricostruzione dei fatti
base del controllo automatico della dichiarazione e della conseguente comunicazione di irregolarità
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando si risolve in affermazioni generiche o assertive che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e non permettono alcun controllo sulla correttezza della decisione.
- Il giudice d’appello deve esporre non solo il giudizio finale, ma anche il processo cognitivo e valutativo che conduce alla decisione, indicando gli elementi rilevanti e le ragioni del loro apprezzamento.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio radicale della motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione impugnata, incluse quelle sul merito della pretesa e sull’ammissibilità originaria del ricorso.
- Nel giudizio tributario, il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta alla verifica della sua esistenza costituzionalmente adeguata, non essendo sufficiente una motivazione solo formalmente presente ma obiettivamente incomprensibile.
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