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Sentenza

Sentenza n. 3788/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti, prot. n. 0348880 del 23.10.2025, con cui la resistente ha negato l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni oggetto dell'istanza inviata dall'impresa Stancanelli in data 07.10 e per la conseguente condanna della Società resistente ad esibire e rilasciare in copia alla ricorrente i suddetti atti e i documenti, nonché a fornire le informazioni sopra meglio emarginate.

Giustizia amministrativa202514363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di concessione delle agevolazioni richieste dalla controinteressata nell’ambito del Contratto di Sviluppo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente aveva stipulato con la società controinteressata un contratto per opere di demolizione interna e strip-out e una lettera di intenti relativa all’eventuale successivo affidamento di opere di ristrutturazione, subordinato all’ammissione della controinteressata alle agevolazioni del Contratto di Sviluppo. A seguito di un contenzioso civile concernente il mancato affidamento delle opere di fase 2, la ricorrente ha chiesto a Invitalia l’accesso agli atti per verificare e documentare l’avveramento della condizione sospensiva costituita dall’ammissione al finanziamento. Invitalia, anche in ragione dell’opposizione della controinteressata, ha negato l’accesso ritenendo l’interesse inesistente, strumentale, fondato su presupposti falsi, già smentito da una pronuncia cautelare civile, estraneo al procedimento amministrativo e avente finalità esplorative e ritorsive. La ricorrente ha dedotto: a) il nesso funzionale tra la documentazione richiesta e la tutela della propria posizione contrattuale nel giudizio civile; b) l’insussistenza di ragioni di riservatezza prevalenti sull’interesse difensivo; c) il difetto di motivazione del diniego, per avere l’amministrazione recepito acriticamente le deduzioni della controinteressata.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e la situazione giuridica fatta valere nel giudizio civile: l’ammissione al finanziamento costituiva, secondo la prospettazione contrattuale della ricorrente, un fatto rilevante per verificare l’avveramento della condizione sospensiva e l’eventuale inadempimento della controinteressata. Il giudice amministrativo non deve anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nel giudizio civile, salvo l’assoluta e manifesta estraneità o il carattere pretestuoso dell’accesso. La precedente ordinanza cautelare civile non escludeva l’interesse all’accesso, poiché fondata su cognizione sommaria e non su un accertamento pieno dei fatti; inoltre, essa stessa aveva riconosciuto la rilevanza dell’approvazione del Contratto di Sviluppo. La conoscenza di fatto dell’esito favorevole del procedimento non equivaleva alla disponibilità del provvedimento amministrativo formale, utilizzabile come prova documentale. Non erano state individuate specifiche esigenze di riservatezza idonee a prevalere sull’interesse difensivo con riguardo al provvedimento di ammissione; ove necessario, l’amministrazione avrebbe potuto procedere all’accesso parziale mediante oscuramento. L’accesso è stato invece negato per la restante documentazione, comprendente l’intero sviluppo procedimentale, domande, atti intermedi, comunicazioni, richieste di integrazione, preavvisi di diniego, documentazione istruttoria, pareri, relazioni, verbali, atti endoprocedimentali, cronoprogrammi e tempistiche di erogazione, poiché la ricorrente non aveva dimostrato uno specifico collegamento tra tali atti e la posizione contrattuale, e l’ostensione integrale avrebbe assunto carattere esplorativo. Invitalia e la controinteressata sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare in giudizio.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le esigenze di riservatezza non prevalgono automaticamente sull’accesso difensivo; occorre una concreta valutazione comparativa e, ove possibile, deve essere garantito l’accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti riservate.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, è sufficiente che il richiedente dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica che intende tutelare; l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nel giudizio principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o il carattere manifestamente pretestuoso e temerario della richiesta.
  • Quando l’esistenza o l’avveramento di un fatto rilevante per una controversia contrattuale dipende dall’esito di un procedimento amministrativo, il provvedimento conclusivo di tale procedimento è accessibile se necessario a documentare quel fatto nel giudizio civile, anche se la controversia riguarda un rapporto privatistico distinto dal procedimento amministrativo.
  • La cognizione sommaria svolta dal giudice civile in sede cautelare non esclude, di per sé, l’interesse all’accesso difensivo né impedisce l’acquisizione di documenti rilevanti per la successiva fase di merito, salvo che la pronuncia cautelare abbia escluso in radice ogni collegamento giuridicamente rilevante tra il documento e la pretesa azionata.
  • La conoscenza di fatto dell’esito di un procedimento amministrativo non equivale alla disponibilità del provvedimento formale, quando quest’ultimo sia necessario per fornire una prova documentale certa in giudizio.
  • L’accesso difensivo non legittima l’ostensione indiscriminata dell’intero fascicolo amministrativo: per gli atti endoprocedimentali, le valutazioni tecniche e le interlocuzioni interne occorre indicare uno specifico collegamento con la situazione giuridica tutelata, altrimenti la richiesta assume carattere esplorativo.
  • In presenza di un interesse difensivo concreto e di esigenze di riservatezza non assolutamente prevalenti, l’amministrazione deve valutare l’accesso parziale, oscurando le sole informazioni effettivamente riservate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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