Cassazione Civile, Ordinanza n. 31961/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un medico oculista dipendente di una casa di cura, ritenuto responsabile di non aver inserito nella cartella clinica relativa a un intervento chirurgico anche il consenso informato SOI (Società Oftalmologica Italiana), oltre al consenso previsto dalla legge. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto ragione, ma in appello la casa di cura ha visto accolto il proprio reclamo e la domanda del medico è stata respinta. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello non avesse spiegato perché il consenso informato raccolto fosse generico e inidoneo; 2) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e dell'art. 11 del c.c.n.l., deducendo l'omesso esame di un parere pro veritate della SOI che attestava l'inesistenza di una specifica scheda informativa per l'intervento eseguito, nonché contestando l'interpretazione della circolare aziendale n. 4/2018, che a suo dire non imponeva un obbligo disciplinarmente sanzionato ma solo un invito; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della contestazione disciplinare, che il lavoratore assumeva essere stata inviata oltre i trenta giorni dalla effettiva conoscenza del fatto da parte datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, perché la Corte d'appello aveva motivato sull'esistenza di una prassi aziendale consolidata di acquisire, oltre al consenso previsto per legge, anche una scheda informativa più dettagliata delle società scientifiche. Ha invece ritenuto decisivo e non esaminato il fatto, documentato dal parere pro veritate SOI, che per l'intervento in questione la SOI non avesse mai predisposto una specifica scheda informativa: ciò rendeva rilevante, in termini di omesso esame di fatto decisivo, l'eventuale impossibilità di adempiere l'obbligo addebitato. Ha inoltre accolto il motivo sulla tardività della contestazione disciplinare, rilevando che la Corte territoriale non aveva affatto deciso sulla questione, ritualmente riproposta, relativa al superamento del termine contrattuale di trenta giorni tra la conoscenza datoriale del fatto e la contestazione del 12 marzo 2018. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, ma la Corte chiarisce che il vizio va riqualificato, secondo i casi, come anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti o come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della sufficienza/motivazione della sentenza.
art. 11 c.c.n.l. per il Personale Medico Dipendente da Case di Cura del 19.1.2005
È il parametro contrattuale richiamato sia per la disciplina del licenziamento per giusta causa sia per il termine di trenta giorni entro cui contestare disciplinarmente l'addebito dalla effettiva conoscenza del fatto.
artt. 414, 416, 420, 436, 437 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma non decisivi ai fini dell'accoglimento nei termini prospettati.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento; la Corte rileva l'interesse a far valere anche il diverso vizio procedurale, qualora operasse tale tutela.
art. 18, comma 6, L. 300/1970
Richiamato in relazione alla tutela per vizi procedurali del licenziamento, menzionata dalla Corte come profilo di interesse del ricorrente.
art. 112 c.p.c.
La mancata decisione sulla eccezione di tardività della contestazione è riqualificata come omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per riqualificare il secondo motivo come omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non esaminato dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando sia radicalmente assente o meramente apparente; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente, se consente di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la logicità.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il fatto storico, decisivo e controverso, sia stato introdotto in causa e non risulti affatto esaminato dal giudice di merito; non è sufficiente una diversa lettura delle prove.
- La censura contro l'interpretazione di atti o documenti compiuta dal giudice di merito è ammissibile solo se si deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale rilevante, non se ci si limita a proporre una lettura alternativa.
- L'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta e riproposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio quando la questione sia potenzialmente decisiva.
- Nel giudizio sul licenziamento disciplinare, il rispetto del termine contrattuale per la contestazione dell'addebito costituisce un autonomo profilo di legittimità del recesso, distinto dal merito della giusta causa.
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