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Ordinanza

Ordinanza n. 662/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento: della Comunicazione dell'INAIL di Bassano del Grappa del 15.05.2025, con cui l'Amministrazione resistente rappresentava, alla società ricorrente, che le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto del 25.02.2025, non erano state accolte e "pertanto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico"; del preavviso di rigetto del 25.02.2025, con cui l'INAIL di Bassano del Grappa comunicava "che dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico"; della Comunicazione dell'INAIL di Bassano del Grappa del 28.01.2025, con cui l'Ente procedente rappresentava che in "riferimento alla Vostra richiesta di contributo ISI I152023-000047, si sono rilevati punti di attenzione che richiedono chiarimenti / integrazioni documentali"; dell'Avviso Pubblico ISI 2023 e l'Allegato 2 all'Avviso ISI 2023, nei limiti dell'interesse della società ricorrente; di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, anche non conosciuto, e, se ed in quanto necessario, dell'elenco delle imprese ammesse al benefico, limitatamente alla parte in cui non è stata ricompresa l'odierna ricorrente tra i beneficiari.

Giustizia amministrativa202501220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase di verifica della domanda di contributo ISI 2023, comunicata dall'INAIL dopo il mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato le comunicazioni con cui l'INAIL aveva rilevato criticità e richiesto chiarimenti o integrazioni documentali, quindi aveva comunicato il mancato superamento della fase di verifica della domanda di contributo, nonché gli atti connessi dell'Avviso Pubblico ISI 2023 e l'elenco dei beneficiari nella parte relativa alla mancata ammissione. La ricorrente ha chiesto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare la correttezza delle risultanze tecniche poste a corredo della domanda, con particolare riferimento alla perizia asseverata e alla conformità della nuova vibrofinitrice ai parametri dell'Avviso. La questione tecnica decisiva riguarda il significato del valore di 120 t/h, indicato nel dépliant del costruttore della vibrofinitrice Bitelli BB630 da sostituire. Secondo l'INAIL, tale valore rappresenta la capacità massima teorica della macchina dismessa e deve essere confrontato con la capacità massima teorica di 300 t/h della nuova macchina, con un incremento del 150%, superiore al limite del 50% previsto dall'Avviso. Secondo la ricorrente, il valore di 120 t/h rappresenta invece la capacità operativa effettiva in condizioni ordinarie di cantiere e deve essere confrontato con la capacità operativa effettiva di 125 t/h della nuova macchina, con un incremento del 4,17%, entro il limite consentito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica affidata al Direttore del Politecnico di Torino, con facoltà di delega, per stabilire se il dato di 120 t/h della vibrofinitrice Bitelli BB630 sia una capacità massima teorica raggiungibile in condizioni estreme di prova oppure una capacità operativa effettiva in condizioni ordinarie di cantiere. Qualora il dato sia teorico, il verificatore dovrà individuare la capacità operativa effettiva della macchina dismessa, mediante confronto con condizioni omogenee a quelle utilizzate per la nuova vibrofinitrice, tenendo conto dei parametri indicati e dei tempi di ricarica della tramoggia. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito telematico della relazione. Le spese della verificazione saranno poste a carico della parte soccombente all'esito del giudizio. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando l'accertamento dei fatti controversi richiede cognizioni tecniche specialistiche; nel caso concreto la verificazione è stata disposta per determinare la natura e il valore operativo del parametro di capacità di stesa della macchina da sostituire.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla qualificazione tecnica di un dato relativo alle prestazioni di un macchinario e le parti prospettano interpretazioni contrapposte non risolvibili sulla sola documentazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
  • Nel confronto tra le prestazioni di un bene da sostituire e di un bene da acquistare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti da un avviso di finanziamento, il parametro utilizzato deve essere omogeneo: la capacità massima teorica deve essere confrontata con la capacità massima teorica, mentre la capacità operativa effettiva deve essere confrontata con la capacità operativa effettiva in condizioni comparabili.
  • Quando il dato tecnico prodotto in giudizio potrebbe rappresentare un valore di picco teorico anziché la prestazione ordinaria effettiva, la verificazione deve accertare entrambe le alternative e, se necessario, individuare il valore operativo effettivo mediante condizioni di esercizio comparabili e considerando i fattori che incidono concretamente sulla produttività.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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