Sentenza n. 73/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 638/2024. La sentenza, passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto del docente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante l'assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero non ha formulato specifiche eccezioni di rito o di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per le annualità riconosciute. Ha inoltre previsto il pagamento degli interessi legali dalla formazione del giudicato, limitatamente al capo di condanna al pagamento della sorte capitale, fino all'effettivo soddisfacimento, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusa l'attivazione della carta elettronica attraverso la piattaforma dedicata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Consente il ricorso per l'ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della spettanza degli interessi legali dalla formazione del giudicato sino all'effettivo soddisfacimento in relazione al capo di condanna al pagamento della sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva; nel caso concreto, il termine risultava decorso.
art. 64, comma 2, c.p.a.
È richiamato, unitamente all'art. 115 c.p.c., per ritenere fondato il ricorso in assenza di specifiche eccezioni e sulla base degli elementi risultanti dagli atti.
art. 115 c.p.c.
È richiamato quale criterio di decisione sulla base delle prove e degli elementi non contestati nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di facere o di pagamento, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l'assenza di esecuzione da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di dare piena e completa attuazione alla pronuncia entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari alla concreta e integrale esecuzione del giudicato e di sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
- L'esecuzione di una pronuncia che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente può richiedere anche l'inserimento del nominativo del beneficiario nella piattaforma tecnica competente e l'attivazione o il caricamento della carta, trattandosi di attività necessarie all'effettivo soddisfacimento del giudicato.
- In sede di ottemperanza, gli interessi legali possono essere riconosciuti dalla formazione del giudicato fino all'effettivo soddisfacimento in relazione al capo della pronuncia avente ad oggetto la condanna al pagamento della sorte capitale, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
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