Ordinanza n. 7828/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti del concorso per 140 commissari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite anagrafico dei trent’anni, nonché il provvedimento implicito di mancata ammissione e gli atti successivi della procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso per 140 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, contestando il requisito di partecipazione consistente nel non aver compiuto il trentesimo anno di età. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale, il decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018 nella parte relativa al medesimo limite anagrafico, il provvedimento implicito di mancata ammissione determinato dal meccanismo della piattaforma digitale e gli atti connessi. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la nota ministeriale del 9 giugno 2025, con la quale è stato confermato con riserva nel ruolo di commissario e assegnato al Reparto mobile di Senigallia per lo svolgimento del tirocinio operativo. Il ricorrente era stato ammesso al concorso in via cautelare e, secondo quanto attestato dal Ministero, era risultato vincitore e si trovava confermato con riserva nel ruolo. L’ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti, poiché il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito del ricorso. Considerato che la controversia riguarda la legittimità del requisito anagrafico e gli atti della procedura concorsuale, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della graduatoria finale. Ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza; l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti pubblicati sino alla sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l’attestazione della pubblicazione. È stato inoltre disposto che l’amministrazione depositi ogni atto medio tempore adottato in relazione alla posizione del ricorrente. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
d.C.P. del 16 febbraio 2023
Atto di indizione del concorso pubblico per 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103
Disciplina i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia; il ricorrente ne contesta l’applicazione quanto al limite dei trent’anni per il ruolo di commissario.
art. 4 d.lgs. n. 334/2000
Richiamato quale base normativa del tirocinio operativo svolto dal ricorrente dopo la conferma con riserva nel ruolo di commissario.
art. 2-bis d.l. n. 198/2022
Richiamato, insieme all’art. 4 del d.lgs. n. 334/2000, quale disciplina del tirocinio operativo.
Massime di principio
- Quando la decisione richiesta può incidere sulla posizione giuridica di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria di una procedura concorsuale, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti prima di decidere il merito.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, con pubblicazione del sunto degli atti introduttivi, del provvedimento giudiziale e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
- L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito dell’attestazione dell’avvenuto adempimento, con previsione della decadenza in caso di inosservanza.
- Quando il giudizio è ancora pendente e l’amministrazione adotta ulteriori atti riguardanti la posizione del ricorrente, il giudice può disporne il deposito in giudizio per assicurare la completezza dell’istruttoria e della cognizione della controversia.
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