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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-337/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 marzo 2025. — APS Beta Bulgaria EOOD e Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Punto 1, lettere i), j) e m), dell’allegato della direttiva 93/13 – Contratti di credito al consumo – Clausola che impone al consumatore la conclusione di un contratto di fideiussione – Fideiussore scelto dal creditore – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Contratto accessorio a un contratto di credito – Poteri del giudice nazionale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articoli 5 e 8 – Allegato I – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettere g), i) e n), articolo 10, paragrafo 2, articolo 15, paragrafo 2, e articolo 23 – Contratto di credito collegato – Nozione – Costo totale del credito per il consumatore – Tasso annuo effettivo globale – Mancata indicazione dei costi pertinenti – Sanzione. — Causa C-337/23

Giurisprudenza europea62023CJ0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un modello di credito al consumo in cui il mutuatario deve stipulare, con un soggetto scelto dal creditore, un contratto di fideiussione retribuita. Viene chiarito che il giudice nazionale può controllare le clausole della fideiussione ai sensi della direttiva 93/13 e che i relativi costi entrano nel TAEG ai sensi della direttiva 2008/48. La Corte esclude invece che la sola imposizione della fideiussione integri in ogni caso una pratica commerciale aggressiva o un contratto di credito collegato. Conferma infine la compatibilità con il diritto UE di una sanzione nazionale che privi il creditore di interessi e spese quando il TAEG non include tutti i costi rilevanti.

Rinvio pregiudiziale su clausole di credito al consumo che impongono una fideiussione scelta dal creditore, qualificazione dei costi nel TAEG e sanzioni per TAEG incompleto.

La questione giuridica

Se, in un contratto di credito al consumo che impone al consumatore di stipulare una fideiussione con un soggetto scelto dal creditore, le clausole del contratto di fideiussione possano essere esaminate ai sensi della direttiva 93/13 e se la clausola/struttura negoziale rientri nelle clausole abusive dell’allegato; se tale imposizione costituisca pratica commerciale aggressiva ai sensi della direttiva 2005/29; se il credito e la fideiussione possano qualificarsi come contratto di credito collegato ex direttiva 2008/48; se i costi della fideiussione vadano inclusi nel costo totale del credito e nel TAEG; e se sia compatibile con il diritto UE una sanzione nazionale che, per TAEG incompleto, priva il creditore di interessi e spese.

Principio di diritto

La Corte afferma che una fideiussione imposta al consumatore in collegamento con un credito al consumo non sottrae le relative clausole al controllo di abusività solo perché inserite in un contratto distinto: se la fideiussione è richiesta per ottenere il prestito, con garante scelto dal creditore e costi dovuti insieme alle rate, il giudice può valutarne il carattere abusivo ex direttiva 93/13. La clausola che obbliga a concludere una fideiussione con soggetto scelto dal creditore non rientra automaticamente nelle ipotesi tipizzate dell’allegato alla direttiva 93/13 e non integra, di per sé, una pratica commerciale aggressiva in ogni circostanza. I costi della fideiussione obbligatoria vanno inclusi nel costo totale del credito e nel TAEG; se il TAEG indicato non li incorpora, il diritto UE non osta a una sanzione nazionale che renda il contratto infruttifero e privo di spese, purché la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva 2008/48/CE

Clausole di fideiussione imposte nel credito al consumo: controllo di abusività, TAEG e sanzioni

La Corte si pronuncia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Sofiyski rayonen sad, su un modello contrattuale bulgaro nel quale il credito al consumo è subordinato alla stipulazione di una fideiussione remunerata con un garante scelto dal creditore. La causa riguarda, in particolare, la qualificazione delle clausole di tale operazione ai fini della direttiva 93/13, della direttiva 2005/29 e della direttiva 2008/48, nonché la compatibilità di una severa sanzione nazionale per TAEG incompleto.

Fatti e procedimento principale

I procedimenti principali riguardano domande di ingiunzione di pagamento promosse da società che hanno acquisito crediti derivanti da contratti di credito al consumo e da contratti di fideiussione. I mutui erano di importo contenuto, rimborsabili a rate, con TAEG elevati; per ottenere il credito o accelerarne l’erogazione, i mutuatari dovevano fornire una garanzia, anche tramite un contratto di fideiussione con un’impresa specializzata scelta o autorizzata dal creditore.

Secondo il giudice del rinvio:

  • il contratto di fideiussione era concluso lo stesso giorno del credito;
  • il garante era spesso una società collegata al creditore;
  • il compenso della fideiussione era superiore al 75% dell’importo totale da rimborsare;
  • tale costo non era incluso nel TAEG;
  • in vari casi il garante aveva pagato il creditore dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal diritto bulgaro, per poi cedere i crediti alle ricorrenti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:

  • se le clausole del contratto di fideiussione dovessero essere considerate parte dell’oggetto principale del rapporto di credito o, invece, clausole controllabili ai sensi della direttiva 93/13;
  • se l’obbligo di scegliere un fideiussore indicato dal creditore rientrasse nelle clausole abusive tipizzate dell’allegato alla direttiva 93/13;
  • se tale meccanismo fosse una pratica commerciale aggressiva ai sensi della direttiva 2005/29;
  • se il credito e la fideiussione costituissero un contratto di credito collegato ai sensi della direttiva 2008/48;
  • se i costi della fideiussione dovessero essere inclusi nel TAEG;
  • se la sanzione bulgara di nullità del contratto con restituzione del solo capitale fosse compatibile con la direttiva 2008/48;
  • se il contratto di fideiussione potesse essere qualificato come attività assicurativa ai sensi della direttiva 2009/138, questione poi dichiarata irricevibile.

Ricevibilità e perimetro delle risposte

La Corte dichiara ricevibili le questioni dalla prima alla decima, ritenendo non manifestamente ipotetici i quesiti e ricordando che non spetta ad essa riesaminare la ricostruzione dei fatti o del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio.

Le questioni undicesima e dodicesima sono dichiarate irricevibili perché relative alla direttiva 2009/138, la quale non prevede sanzioni civili pertinenti ai procedimenti principali e le questioni erano, quindi, prive di incidenza utile sulla controversia.

Direttiva 93/13: oggetto principale e contratto di fideiussione accessorio

Quanto alla prima questione, la Corte chiarisce che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato restrittivamente, poiché introduce un’eccezione al controllo di abusività. Le clausole che definiscono le prestazioni essenziali del contratto sono escluse dal sindacato sul contenuto, ma le clausole accessorie no.

Nel caso di specie, il fatto che la fideiussione sia contenuta in un contratto distinto non impedisce il controllo se essa è stata imposta per ottenere il credito, se il garante è scelto dal creditore o è una sua controllata e se i costi sono pagati insieme alle rate. In tale situazione, il giudice nazionale deve considerare i due contratti come un tutt’uno ai fini del controllo di abusività, per evitare che il professionista eluda la tutela del consumatore mediante una frammentazione formale dell’operazione.

Allegato alla direttiva 93/13: clausole tipizzate e clausola di scelta del fideiussore

Con riferimento alla seconda e alla terza questione, la Corte osserva che l’allegato della direttiva 93/13 contiene un elenco solo indicativo di clausole che possono essere considerate abusive. Tuttavia, la clausola con cui il consumatore si impegna, in sede di credito, a stipulare successivamente una fideiussione con un fideiussore scelto dal creditore, senza conoscere al momento della stipula del prestito l’identità del garante e il contenuto delle clausole della fideiussione, non corrisponde di per sé alle ipotesi indicate nel punto 1, lettere i), j) e m), dell’allegato.

Resta comunque ferma la possibilità per il giudice nazionale di verificare, caso per caso, se tale clausola determini uno squilibrio significativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Direttiva 2005/29: pratica commerciale aggressiva

Quanto alla quarta questione, la Corte esclude che l’inserimento nei contratti di credito di una clausola che imponga al consumatore di concludere una fideiussione con persona scelta dal creditore sia, in ogni circostanza, una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/29.

La Corte ricorda che l’allegato I della direttiva 2005/29 contiene un elenco esaustivo delle pratiche considerate in ogni caso sleali. Poiché la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle ipotesi contemplate in tale allegato, non può essere qualificata automaticamente come pratica aggressiva per se.

Controllo d’ufficio nel procedimento ingiuntivo e pratica sleale

Sulla quinta questione, la Corte afferma che, in un procedimento di ingiunzione di pagamento in cui il consumatore non partecipa fino all’emissione dell’ingiunzione, il giudice non può escludere d’ufficio una clausola del contratto di credito soltanto perché sospetta che essa sia stata accettata a seguito di una pratica commerciale sleale. Occorre che il giudice sia convinto, sulla base degli elementi di fatto e di diritto necessari, che la clausola sia abusiva ai sensi della direttiva 93/13.

L’eventuale dubbio sull’esistenza di una pratica sleale può però essere considerato come uno degli elementi del contesto complessivo di valutazione. La Corte richiama la possibilità per il giudice nazionale di acquisire d’ufficio gli elementi necessari, anche nel procedimento ingiuntivo, nel rispetto del contraddittorio.

Direttiva 2008/48: contratto di credito collegato

Per le questioni sesta e settima, la Corte respinge l’idea che il credito sia un "contratto di credito collegato" ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 quando il collegamento riguarda soltanto la stipula di una fideiussione remunerata.

La nozione di contratto collegato richiede cumulativamente:

  • che il credito serva esclusivamente a finanziare un contratto di fornitura di beni o servizi specifici;
  • che i due contratti costituiscano oggettivamente un’unica operazione commerciale.

Un credito finalizzato unicamente a consentire la conclusione di una fideiussione non soddisfa la prima condizione. Di conseguenza, non si applica l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.

Direttiva 2008/48: costo totale del credito e TAEG

Sull’ottava questione, la Corte afferma che i costi della fideiussione obbligatoria rientrano nel "costo totale del credito per il consumatore" e, quindi, nel TAEG, ai sensi dell’articolo 3, lettere g) e i), della direttiva 2008/48.

La motivazione è che la fideiussione costituisce un servizio accessorio connesso al credito e, quando la sua conclusione è obbligatoria per ottenere il prestito, il relativo costo deve essere considerato costo del credito, purché noto al creditore.

TAEG incompleto e sanzione nazionale

Sulle questioni nona e decima, la Corte ritiene compatibile con la direttiva 2008/48 una sanzione nazionale che, in caso di TAEG non indicato correttamente perché privo di tutti i costi di cui all’articolo 3, lettera g), comporti che il contratto sia considerato senza interessi e spese, con restituzione del solo capitale.

La Corte richiama l’importanza essenziale dell’indicazione del TAEG per permettere al consumatore di valutare l’impegno assunto e ribadisce che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, le sanzioni nazionali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Un TAEG che non incorpora tutti i costi rilevanti equivale, sul piano funzionale, a una mancata indicazione idonea a giustificare una sanzione severa ma proporzionata.

Dispositivo e regola pratica

La Corte conclude che:

  • la fideiussione imposta in collegamento con il credito può essere sottoposta a controllo di abusività;
  • la clausola che impone un garante scelto dal creditore non rientra automaticamente nelle clausole tipizzate dell’allegato alla direttiva 93/13;
  • tale meccanismo non è di per sé una pratica commerciale aggressiva;
  • i costi della fideiussione obbligatoria vanno inclusi nel TAEG;
  • la sanzione nazionale di perdita di interessi e spese per TAEG non corretto è compatibile con il diritto UE;
  • le questioni sulla direttiva 2009/138 sono irricevibili.

Come è indicizzato

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