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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-247/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2025. — VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) – Principio di esattezza – Articolo 16 – Diritto di rettifica – Articolo 23 – Limitazioni – Dati relativi all’identità di genere – Dati inesatti al momento della loro iscrizione in un registro pubblico – Mezzi probatori – Prassi amministrativa consistente nel richiedere la prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. — Causa C-247/23

Giurisprudenza europea62023CJ0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che il diritto di rettifica previsto dall’articolo 16 RGPD si applica anche ai dati sull’identità di genere contenuti in un registro pubblico. Se tali dati non sono esatti, l’autorità deve correggerli, valutando l’esattezza in rapporto alla finalità per cui il dato è raccolto. La Corte ha inoltre escluso che una prassi amministrativa possa imporre la prova di un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale come condizione per la rettifica.

Rettifica, ai sensi del RGPD, dei dati relativi all’identità di genere contenuti in un registro pubblico e illegittimità della prassi amministrativa che subordina la rettifica alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

La questione giuridica

Se l’articolo 16 del RGPD imponga all’autorità titolare di un registro pubblico di rettificare i dati relativi al sesso/identità di genere quando non siano esatti; se, per ottenere la rettifica, l’interessato debba fornire prove a sostegno della domanda; e, in particolare, se possa essergli richiesto di dimostrare di essersi sottoposto a un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Principio di diritto

L’articolo 16 del RGPD impone al titolare di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi all’identità di genere quando risultino inesatti alla luce della finalità del trattamento e del principio di esattezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d). L’interessato può essere tenuto a fornire elementi di prova pertinenti e ragionevolmente esigibili per dimostrare l’inesattezza dei dati, ma uno Stato membro non può, mediante una mera prassi amministrativa e in assenza di una valida limitazione legislativa conforme all’articolo 23 RGPD, subordinare la rettifica alla prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), RGPD
  • Articolo 16 RGPD
  • Articolo 23 RGPD
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 1 RGPD
  • Articolo 2 RGPD
  • Articolo 4 RGPD
  • Articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 TFUE
  • Articolo 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rettifica dei dati relativi all’identità di genere in un registro pubblico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in una controversia tra VP, persona transgender rifugiata in Ungheria, e l’autorità nazionale competente in materia di asilo, titolare del registro dell’asilo. Oggetto del giudizio è la richiesta di rettifica dei dati relativi al genere/identità di genere di VP, iscritti nel registro pubblico in modo non conforme alla sua identità di genere vissuta.

Fatti e procedimento principale

VP, cittadino iraniano, aveva ottenuto lo status di rifugiato nel 2014 sulla base della propria transidentità, documentata da certificati medici specialistici. Nonostante ciò, nel registro dell’asilo era stato indicato come donna. Nel 2022 ha chiesto, invocando l’articolo 16 RGPD, la rettifica dell’indicazione del genere in maschile e la modifica del nome nel registro, allegando certificazioni mediche. L’autorità ha respinto la domanda sostenendo che VP non aveva dimostrato di essersi sottoposto a un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale e che i documenti attestavano solo la transidentità.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 16 RGPD imponga la rettifica dei dati relativi al sesso/identità di genere quando non più esatti;
  • se l’interessato debba fornire prove a sostegno della domanda di rettifica;
  • se possa essergli richiesto di dimostrare un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il principio di esattezza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), RGPD;
  • il diritto di rettifica dell’articolo 16 RGPD;
  • la clausola di limitazione dell’articolo 23 RGPD;
  • gli articoli 1, 2, 4 e 6 RGPD;
  • i considerando 1, 10, 59 e 73 RGPD;
  • gli articoli 8 TFUE e 16 TFUE, nonché gli articoli 3, 7 e 8 della Carta. Sono inoltre richiamate le norme ungheresi sulla tenuta del registro dell’asilo, che includono tra i dati identificativi il genere e prevedono la cancellazione o correzione d’ufficio delle annotazioni contrarie alla normativa.

Ragionamento della Corte: applicabilità del diritto di rettifica

La Corte osserva che l’indicazione dell’identità di genere di una persona fisica è un dato personale e che la sua raccolta e conservazione in un registro pubblico costituiscono un trattamento rientrante nel RGPD. Il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 concretizza il diritto fondamentale di accesso e rettifica dei dati sancito dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta e deve essere letto insieme al principio di esattezza.

Per valutare l’esattezza del dato, occorre considerare la finalità per cui è stato raccolto. Se il dato serve a identificare la persona, esso deve riflettere l’identità di genere vissuta dall’interessato e non il sesso assegnato alla nascita. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il dato sul genere nel registro dell’asilo sembrasse essere inesatto sin dalla sua iscrizione.

Irrilevanza dell’assenza di una procedura nazionale di riconoscimento

La Corte afferma che uno Stato membro non può opporre l’assenza, nel proprio diritto interno, di una procedura di riconoscimento giuridico della transidentità per impedire l’esercizio del diritto di rettifica. Pur restando gli Stati membri competenti in materia di stato civile, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. Una normativa nazionale che renda impossibile soddisfare una condizione necessaria per esercitare un diritto garantito dal diritto UE è, in linea di principio, incompatibile con quest’ultimo.

Prove richieste e divieto di subordinare la rettifica alla chirurgia

Sulla seconda e terza questione, la Corte precisa che l’articolo 16 RGPD non specifica quali prove possano essere richieste per dimostrare l’inesattezza del dato. In linea di principio, l’interessato può essere tenuto a fornire elementi di prova pertinenti e sufficienti, ragionevolmente esigibili in concreto.

Tuttavia, una prassi amministrativa che subordina la rettifica alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale non è ammissibile. Essa non soddisfa il requisito dell’articolo 23 RGPD, perché non risulta fondata su una misura legislativa; inoltre incide sull’essenza dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e all’integrità della persona, tutelati dagli articoli 7 e 3 della Carta. La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il riconoscimento dell’identità di genere non può essere subordinato a un trattamento chirurgico non desiderato.

Proporzionalità e affidabilità del registro pubblico

La Corte riconosce che, per garantire l’affidabilità e la coerenza di un registro pubblico, possono essere richiesti elementi probatori pertinenti. Tuttavia, un certificato medico, anche accompagnato da una diagnosi psicologica, può già costituire prova sufficiente. Ne consegue che la pretesa di un intervento chirurgico è comunque sproporzionata rispetto all’obiettivo di assicurare la correttezza del registro.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 16 RGPD impone all’autorità incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati relativi all’identità di genere quando siano inesatti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
  • l’interessato può essere tenuto a fornire prove pertinenti e ragionevolmente esigibili per dimostrare l’inesattezza dei dati;
  • uno Stato membro non può, in alcun caso, subordinare mediante una prassi amministrativa la rettifica alla prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.

Impatto pratico

La decisione rafforza la tutela della rettifica dei dati personali nei registri pubblici, chiarendo che la correttezza del dato deve essere valutata rispetto alla realtà identitaria dell’interessato e non a criteri medici o chirurgici imposti dall’amministrazione. Per gli operatori, la sentenza conferma che i registri pubblici devono essere allineati al principio di esattezza del RGPD e che eventuali limitazioni al diritto di rettifica richiedono una base legislativa espressa, proporzionata e conforme alla Carta.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalirettifica dei dati personaliidentità di genereregistri pubblicidiritti fondamentali

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