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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-137/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2025. — X contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Navigazione nelle acque dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1, lettera f) – Navigazione su vie navigabili interne – Direttiva 95/60/CE – Marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante – Gasolio destinato a essere utilizzato per la propulsione di una nave e non oggetto di una marcatura fiscale conforme al diritto dell’Unione – Rifiuto di applicare l’esenzione dalle accise – Principio di proporzionalità. — Causa C-137/23

Giurisprudenza europea62023CJ0137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del giudice supremo dei Paesi Bassi, ha stabilito che l’esenzione o riduzione dell’accisa prevista per il gasolio usato nella navigazione commerciale interna non può essere negata soltanto per una marcatura fiscale incompleta o irregolare, se è certo l’uso conforme e non emergono indizi di frode. La marcatura fiscale è uno strumento di controllo, non una condizione sostanziale ulteriore rispetto a quelle previste dalla direttiva 2003/96. Poiché la risposta alla prima questione è stata risolutiva, la Corte non ha esaminato le questioni successive su esigibilità e debitore dell’accisa.

Esenzione accise per gasolio usato nella navigazione interna: l’assenza della marcatura fiscale conforme non può, da sola e in mancanza di indizi di frode, far negare l’esenzione prevista dal diritto UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96, letto in combinato disposto con la direttiva 95/60, consenta a uno Stato membro di negare l’esenzione o riduzione dell’accisa sul gasolio destinato alla navigazione commerciale sulle vie navigabili interne solo perché il carburante non reca la marcatura fiscale UE in quantità conforme, pur essendo accertato il suo effettivo impiego previsto e in assenza di indizi di evasione, abuso o elusione; e, in subordine, quale sia il momento di esigibilità dell’accisa e il soggetto debitore ai sensi della direttiva 2008/118, nonché il rilievo del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 95/60, osta a una normativa nazionale che neghi l’esenzione dall’accisa al gasolio destinato alla navigazione commerciale sulle vie navigabili interne solo perché il carburante non è marcato in conformità ai requisiti UE, quando sia accertato che esso è effettivamente utilizzato per tale navigazione e non vi siano indizi di evasione, abuso o elusione fiscale; la marcatura fiscale serve al controllo e alla prevenzione delle frodi, ma non può trasformarsi in una condizione autonoma e assoluta che prevalga sull’esenzione prevista dal diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 30 direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 95/60/CE
  • Articolo 1 direttiva 95/60/CE
  • Articolo 2 direttiva 95/60/CE
  • Articolo 3 direttiva 95/60/CE
  • Articolo 4 direttiva 95/60/CE
  • Decisione di esecuzione 2011/544/UE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE

Esenzione accise per gasolio usato nella navigazione interna

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Hoge Raad der Nederlanden e riguarda l’interazione tra la disciplina armonizzata delle accise sui prodotti energetici e la normativa UE sulla marcatura fiscale dei gasoli. Il contenzioso oppone un privato, proprietario e comandante di una nave cisterna, all’amministrazione fiscale olandese, che aveva recuperato accise su gasolio rinvenuto nei serbatoi della nave.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di un controllo effettuato nei Paesi Bassi, il gasolio presente nei serbatoi della nave cisterna è risultato contenere il marcatore Solvent Yellow 124 in quantità inferiore al minimo previsto dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/60. L’amministrazione ha quindi ritenuto che il carburante non potesse beneficiare dell’esenzione dall’accisa e ha emesso un avviso di accertamento nei confronti del comandante/proprietario.

I giudici nazionali di merito hanno confermato la pretesa fiscale, valorizzando il fatto che il carburante non recasse la marcatura prevista e che, secondo il diritto olandese, l’esenzione era subordinata a tale requisito. Il giudice del rinvio ha però dubitato che una simile impostazione fosse compatibile con il diritto dell’Unione, soprattutto in assenza di qualsiasi indizio di evasione, abuso o elusione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2003/96/CE, che armonizza la tassazione dei prodotti energetici. In particolare:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) impone l’esenzione per i prodotti energetici forniti come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione, diversa dalla navigazione privata da diporto;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, lettera f) consente agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni per i prodotti energetici usati come carburante per la navigazione sulle vie navigabili interne, diversa dalla navigazione privata da diporto.

La Corte esamina poi la direttiva 95/60/CE, che impone la marcatura fiscale del gasolio e del petrolio lampante per agevolare i controlli e prevenire gli abusi. In particolare rilevano:

  • l’articolo 1, che impone la marcatura ai gasoli e al petrolio lampante agevolati o esenti;
  • l’articolo 3, che mira a evitare l’uso abusivo dei prodotti marcati e impone sanzioni proporzionate;
  • l’articolo 4, che consente di aggiungere marcatori o coloranti nazionali.

È inoltre menzionata la direttiva 2008/118/CE, ma solo in via subordinata, con riferimento all’esigibilità dell’accisa e all’individuazione del debitore. La Corte, tuttavia, non affronta queste questioni perché assorbite dalla risposta alla prima questione.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato tenendo conto della lettera della norma, del suo contesto e delle sue finalità. Tale disposizione collega il beneficio fiscale all’uso effettivo del prodotto energetico come carburante per la navigazione commerciale sulle vie navigabili interne.

La marcatura fiscale prevista dalla direttiva 95/60 ha una funzione strumentale: serve a facilitare il controllo e a prevenire frodi, evasione ed abusi. Tuttavia, secondo la Corte, essa non può essere elevata a condizione sostanziale autonoma idonea a far perdere il beneficio dell’esenzione quando:

  • sia accertato che il gasolio è stato effettivamente utilizzato per la navigazione commerciale interna;
  • non vi siano indizi di frode, abuso o elusione;
  • la mancata conformità della marcatura non impedisca di provare l’impiego corretto del carburante.

La Corte sottolinea che l’obiettivo della direttiva 2003/96 è garantire un regime armonizzato di tassazione dei prodotti energetici in funzione del loro uso effettivo, evitando distorsioni della concorrenza. Un’interpretazione nazionale che subordini l’esenzione al solo rispetto della marcatura, anche quando l’uso agevolato è provato, altererebbe questo equilibrio e andrebbe oltre quanto necessario per raggiungere le finalità antielusive.

La Corte ammette che la conclusione potrebbe essere diversa se l’operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode fiscale o se la mancanza di marcatura impedisse di dimostrare in modo certo l’uso agevolato. Ma nel caso concreto il giudice del rinvio ha escluso la presenza di elementi sospetti.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 95/60, osta a una normativa nazionale che neghi l’esenzione dall’accisa sul gasolio destinato alla navigazione commerciale sulle vie navigabili interne solo per l’assenza di una marcatura fiscale UE conforme, quando l’uso previsto è accertato e non vi siano indizi di frode o abuso.

Le questioni dalla seconda alla quarta non vengono esaminate, perché la risposta alla prima è sufficiente a definire la controversia principale. Per i professionisti, la pronuncia conferma che la marcatura fiscale è uno strumento di controllo, ma non può essere trasformata in un presupposto assoluto dell’esenzione se il requisito sostanziale dell’uso del carburante è provato.

Come è indicizzato

Materieaccisefiscalità dell’energianavigazione internamarcatura fiscale dei carburantiprincipio di proporzionalità

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