Corte di giustizia, Sentenza C-589/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2025. — Cassella-med GmbH & Co.KG e MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH contro Verband Sozialer Wettbewerb eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2, lettera b) – Nozione di “medicinale per funzione” – Nozione di “azione farmacologica” – Sostanza che si lega in modo reversibile a dei batteri per impedire loro di legarsi alle cellule umane – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale” – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “dispositivo medico”. — Causa C-589/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di azione farmacologica va interpretata in modo ampio e uniforme rispetto alla disciplina dei dispositivi medici. Un prodotto contenente D-mannosio, che si lega reversibilmente ai batteri e ne impedisce l’adesione alle cellule umane, rientra nella nozione di medicinale per funzione. Perciò non può essere commercializzato come dispositivo medico se la sua azione principale è conseguita con mezzi farmacologici.
Nozione di "azione farmacologica" ex direttiva 2001/83/CE: una sostanza che si lega reversibilmente ai batteri impedendone l’adesione alle cellule umane è un medicinale per funzione, non un dispositivo medico.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE debba essere interpretato nel senso che una sostanza che, mediante un legame reversibile con dei batteri (nella specie D-mannosio), impedisce a questi ultimi di fissarsi alle cellule umane esercita un’"azione farmacologica" e, conseguentemente, se il prodotto debba essere qualificato come medicinale per funzione e non come dispositivo medico.
Principio di diritto
Una sostanza che, mediante un legame reversibile con dei batteri, impedisce a questi ultimi di fissarsi a cellule umane deve essere considerata come esercitante un’"azione farmacologica" ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE. Di conseguenza, se un prodotto rientra nella definizione di medicinale per funzione, esso è soggetto alla direttiva sui medicinali e non può essere qualificato come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE, anche se il legame è reversibile e avviene tramite legami a idrogeno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2004/27/CE
- Direttiva 93/42/CEE
- Regolamento (UE) 2017/745
- Articolo 168 TFUE
Nozione di "azione farmacologica" e qualificazione del prodotto
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra due imprese commerciali e un’associazione di concorrenza sleale, relativa alla qualificazione dei prodotti "Femannose" e "Femannose N". La questione centrale riguarda se il D-mannosio, sostanza che impedisce ai batteri di aderire alle cellule della vescica, integri un’azione farmacologica ai fini della direttiva 2001/83/CE.
Fatti e procedimento principale
Cassella-med aveva commercializzato i prodotti come dispositivi medici destinati alla prevenzione e al trattamento di infezioni urinarie. La VSW ha contestato tale qualificazione, sostenendo che si trattasse invece di medicinali privi di autorizzazione all’immissione in commercio. I giudici di merito tedeschi avevano accolto questa impostazione, ritenendo che il D-mannosio agisse con modalità farmacologica; il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, che definisce il medicinale per funzione come sostanza che ripristina, corregge o modifica funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica;
- l’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, che in caso di dubbio attribuisce priorità alla disciplina dei medicinali;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, sulla nozione di dispositivo medico, che esclude i prodotti la cui azione principale sia conseguita con mezzi farmacologici;
- il regolamento (UE) 2017/745, richiamato come evoluzione normativa nel settore dei dispositivi medici;
- la direttiva 2004/27/CE, il cui considerando 7 spiega la volontà di chiarire il confine tra medicinali e prodotti di frontiera.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che le espressioni "azione farmacologica" nella direttiva 2001/83 e "azione conseguita con mezzi farmacologici" nella direttiva 93/42 devono essere interpretate in modo uniforme, poiché rinviano allo stesso tipo di azione. Richiama i documenti orientativi Meddev e MDCG, utili a chiarire che per mezzo farmacologico si intende un’interazione tra molecole della sostanza e un componente cellulare, anche non umano, che determini l’avvio, il potenziamento, la riduzione o il blocco di funzioni fisiologiche o processi patologici.
In tale prospettiva, la Corte osserva che:
- il fatto che la sostanza interagisca con batteri e non con cellule umane non esclude l’azione farmacologica, come già chiarito nella giurisprudenza precedente;
- non è necessario che l’interazione produca una modifica durevole del componente cellulare;
- il legame mediato da legami a idrogeno può costituire una forma di interazione rilevante;
- il blocco dell’adesione dei batteri alle cellule umane integra un blocco di processi patologici.
Rapporto tra medicinale e dispositivo medico
La Corte ribadisce che, in caso di incertezza, un prodotto che soddisfa la definizione di medicinale deve essere assoggettato alla direttiva 2001/83/CE. Ne consegue che il medesimo prodotto non può essere qualificato come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE se la sua azione principale è farmacologica. L’interpretazione estensiva è giustificata dall’obiettivo di tutela elevata della salute umana e dalla necessità di evitare zone grigie regolatorie per i prodotti di frontiera.
Dispositivo
La Corte risponde che una sostanza che, mediante un legame reversibile con dei batteri, impedisce a questi ultimi di fissarsi a cellule umane deve essere considerata come esercitante un’"azione farmacologica" ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
Principio desumibile per l’operatore
Per la qualificazione regolatoria di prodotti a base di D-mannosio o analoghi, non conta che il meccanismo sia reversibile o mediato da interazioni non permanenti: ciò che rileva è che la sostanza produca, tramite interazione molecolare con i batteri, l’effetto di impedire processi patologici nell’organismo umano. In tal caso il prodotto è un medicinale per funzione e non un dispositivo medico.
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