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Parere

Parere n. 787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Parere conforme sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero che aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 25 novembre 2017. Nel corso dell'istruttoria sono emersi, secondo informazioni riservate, elementi ritenuti controindicativi sotto il profilo della sicurezza della Repubblica. La questione consisteva nello stabilire se tali elementi integrassero la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 e consentissero il diniego ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.

Il parere

La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego, ritenendo che la valutazione amministrativa degli elementi informativi riservati e della loro rilevanza per la sicurezza della Repubblica appartenga a un ambito ampiamente discrezionale e non apparisse manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono stati ravvisati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego deve essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.

Osservazioni

Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Gli elementi informativi riservati possono giustificare il diniego della cittadinanza quando la loro valutazione amministrativa, rimessa a un'ampia discrezionalità, non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Motivazione del decreto di diniego

Il provvedimento non può fondarsi su una motivazione generica. Anche quando le informazioni e i documenti posti a base della decisione siano riservati, il decreto deve esporre le ragioni ostative in termini sufficienti a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua il titolo per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, ferma la verifica delle cause ostative previste dalla legge.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    La causa ostativa opera quando risultino comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; la loro valutazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile quanto alla manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento del parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
  • La valutazione degli elementi informativi rilevanti per la sicurezza della Repubblica rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa e non è censurabile quando non emerga una manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
  • La riservatezza delle informazioni poste a base del diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative con sufficiente specificità da permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il matrimonio con una cittadina italiana.

Premesse e richiesta dell'Amministrazione

L'interessato aveva contratto matrimonio il 25 novembre 2017 e aveva presentato un'istanza documentata per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. L'istruttoria ministeriale aveva fatto emergere, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero dell'interno ha quindi chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8 della legge n. 91/1992.

Quadro normativo

L'art. 5 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, al decorso del periodo di residenza previsto e alla permanenza del rapporto matrimoniale senza separazione personale.

L'art. 6, comma 1, lettera c), individua come causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato quando ricorre una causa ostativa; se il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.

Valutazione degli elementi di sicurezza

La Sezione ha ritenuto che le informazioni riservate trasmesse dal Ministero riguardassero situazioni di fatto la cui rilevanza ai fini della sicurezza della Repubblica è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato, la valutazione ministeriale non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Non sono stati pertanto ravvisati elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. Il parere è stato espresso in senso favorevole al diniego della cittadinanza.

Obbligo di motivazione e diritto di difesa

La Sezione ha posto una precisa condizione motivazionale al successivo decreto ministeriale. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate non consente una motivazione meramente generica o stereotipata. Il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini sufficienti a permettere all'interessato di comprendere la causa del diniego e di esercitare l'eventuale diritto di difesa, senza divulgare i dati riservati.

Conclusioni e tutela dei dati personali

La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, consentendo al Ministero di procedere al diniego fondato sui motivi di sicurezza indicati nell'istruttoria. Per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato, ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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