Sentenza del 22/09/2016 n. 5393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Redditometro - Avviso di accertamento - Omesso accertamento capacità del contribuente - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo perché l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad applicare il redditometro senza svolgere un adeguato accertamento individualizzato sulla situazione economica effettiva del contribuente. L'utilizzo di un indice sintetico di capacità contributiva non esonera l'Amministrazione dal verificare la concreta disponibilità delle risorse e la loro provenienza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione dei redditi, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse applicato il redditometro in modo automatico e meramente presuntivo. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe verificato concretamente la reale capacità contributiva del soggetto, né l'origine delle somme impiegate per sostenere le spese considerate, né i mezzi economici utilizzati per il suo mantenimento.
Norme richiamate
Redditometro e accertamento sintetico del reddito
Lo strumento può costituire una presunzione o un indice di capacità contributiva, ma non può essere applicato automaticamente: l'Amministrazione deve considerare la situazione concreta del contribuente, le somme impiegate per le spese e i mezzi utilizzati per il mantenimento.
Principio della capacità contributiva
La ricostruzione del reddito deve riflettere, per quanto possibile, la reale capacità economica del contribuente. Un accertamento fondato soltanto su spese o parametri astratti, senza verifica della loro effettiva sostenibilità economica, può risultare illegittimo.
Massime di principio
- Il redditometro non consente un accertamento automatico basato esclusivamente sull'esistenza di determinate spese o disponibilità patrimoniali.
- L'Agenzia delle Entrate deve svolgere una valutazione concreta e personalizzata della capacità economica del contribuente, considerando anche la provenienza delle somme utilizzate.
- In caso di contestazione, il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con risparmi pregressi, redditi esenti o già tassati, aiuti familiari, finanziamenti, disinvestimenti o altre fonti lecite.
- Un avviso di accertamento privo di un'adeguata motivazione sulla reale disponibilità delle risorse e sui mezzi di mantenimento può essere annullato.
- La mera applicazione di parametri presuntivi non sostituisce l'istruttoria necessaria a collegare le spese contestate a un reddito effettivamente non dichiarato.
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