Cassazione Civile, Sentenza n. 4399/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1827/16/17, depositata il 4 aprile 2017, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, del ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento catastale diretto a riclassare due unità immobiliari ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La contribuente aveva lamentato, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’avviso rispetto alle caratteristiche specifiche degli immobili. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che l’avviso indicava i valori e gli scostamenti delle microzone e consentiva alla contribuente di difendersi e di contestare i parametri di riclassamento. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, addebitando alla CTR di non avere valutato le argomentazioni dell’Ufficio circa la rivalutazione del mercato immobiliare e le mutate caratteristiche estrinseche del contesto urbano della zona del Centro Storico, che avrebbero giustificato l’aumento della classe da 4 a 9 anche in assenza di modifiche strutturali o interne agli immobili. La contribuente non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti alla contestata motivazione dell’avviso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione non riportava testualmente i passi dell’avviso che si assumevano erroneamente interpretati o omessi e non indicava in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti del giudizio di merito rilevanti, né la loro collocazione processuale; non risultava neppure elencato in calce al ricorso l’avviso di accertamento impugnato. Il generico richiamo alle difese svolte nei gradi precedenti non consentiva quindi alla Corte di verificare le censure sulla sola base del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, o all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione con riferimento alle singole censure, oppure alla esatta indicazione nel ricorso della sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi siano rinvenibili, precisando anche in quale fase processuale essi siano stati depositati (Cass. n. 29093 del 2018 e Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 22607-14).
Il ricorso deve riportare gli atti rilevanti oppure indicare con precisione dove essi siano reperibili nei fascicoli e in quale fase siano stati depositati; il mero richiamo generico agli atti del giudizio di merito non soddisfa l’onere di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017).
Gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso devono essere specificamente indicati nell’atto, almeno mediante un’elencazione; la loro mera presenza nell’indice del fascicolo di parte non basta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.
La censura per omesso esame richiede l’indicazione specifica dei fatti e delle ragioni asseritamente trascurati e degli elementi che ne dimostrino la decisività; non può essere integrata mediante un generico rinvio agli atti o alle risultanze del merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l’onere di autosufficienza impone di indicare specificamente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati dal giudice di merito, senza affidare a generici richiami agli atti o alle risultanze di causa l’individuazione e l’integrazione delle censure.
- Quando si contesta la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passaggi dell’atto che si assumono interpretati erroneamente o pretermessi, poiché la Corte deve poter verificare la censura sulla base del ricorso stesso.
- Gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso devono essere specificamente indicati, con trascrizione dei contenuti rilevanti oppure con precisa indicazione della loro collocazione nei fascicoli e della fase processuale di deposito; la loro mera presenza nel fascicolo o il generico richiamo alle difese di merito non sono sufficienti.
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