Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto appello articolato in tre motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 530 cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione delle attenuanti generiche e chiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, contestando il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione della quantificazione della pena; 3) violazione di legge circa la decorrenza della prescrizione, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata considerando le date di adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa all'art. 131-bis per genericità; la censura sulle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono state esaminate e ritenute manifestamente infondate in considerazione della pluralità e gravità delle omissioni accertate dal giudice di merito. Anche il motivo sulla prescrizione \'e stato ritenuto inammissibile per genericità e per condivisione del calcolo della prescrizione operato in sentenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., sono tenuti a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00. La sentenza di primo grado (condanna ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 con pena dell'ammenda) resta quindi confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 81/2008, art. 55
Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha qualificato come gravi plurime omissioni correlate a norme a tutela dei lavoratori.
Codice penale, art. 131-bis
I ricorrenti hanno invocato genericamente l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile in assenza di specificazione dei presupposti fattuali che giustificherebbero il beneficio.
Codice di procedura penale, art. 530
Richiamato nella censura sui vizi di legge; la Corte ha valutato che la deduzione era generica e non idonea ad andare al merito della contestazione dell'omessa applicazione delle attenuanti.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito e ha ricordato che una motivazione dettagliata sulla quantificazione della pena è necessaria solo se la pena eccede di gran lunga la misura media edittale; nel caso la pena applicata era prossima al minimo.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, in virtù della giurisprudenza costituzionale richiamata, al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale principio ritenendo non sussistente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e comunque imponendo un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le deduzioni generiche e prive di specificazione fattuale (es. mero richiamo a una norma come l'art. 131-bis) sono inammissibili: il ricorrente deve indicare i fatti e le circostanze concreti che giustificano l'applicazione del beneficio.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; se il ricorrente non formula in modo specifico le ragioni per il riconoscimento, il diniego non richiede una motivazione particolarmente dettagliata.
- Le argomentazioni sulla prescrizione richiedono un calcolo concreto e motivato: asserzioni generiche di maturazione della prescrizione sono inammissibili e il giudice di legittimità non riforma il calcolo se il ricorrente non contesta specificamente i passaggi logici adottati dal giudice di merito.
- La motivazione della quantificazione della pena richiede dettaglio solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; in caso di pena prossima al minimo, formule del tipo "pena congrua" o "pena equa" possono essere sufficienti.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'eventuale sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione ai fini della determinazione della somma.
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