Cassazione Penale, Ordinanza n. 16226/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano: la denunciata violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata; la censura sull'eccessività del trattamento sanzionatorio; e la contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze si risolvevano nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, sicché non investivano in modo effettivo la legittimità della decisione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della sentenza impugnata che riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato implicitamente dalla doglianza sul giudizio di bilanciamento delle circostanze; la Corte osserva che la censura era già stata vagliata e disattesa dal giudice di merito.
Richiamato implicitamente dalla doglianza sulla recidiva contestata; la Corte ritiene che la relativa censura sia meramente riproduttiva di questioni già decise dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifici profili di illegittimità, questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La doglianza sulla recidiva, sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se si risolve in una mera reiterazione di argomenti già vagliati, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione non introduce un effettivo vizio di legittimità ma una richiesta di nuova valutazione del merito, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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