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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16226/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano: la denunciata violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata; la censura sull'eccessività del trattamento sanzionatorio; e la contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze si risolvevano nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, sicché non investivano in modo effettivo la legittimità della decisione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della sentenza impugnata che riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla doglianza sul giudizio di bilanciamento delle circostanze; la Corte osserva che la censura era già stata vagliata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla doglianza sulla recidiva contestata; la Corte ritiene che la relativa censura sia meramente riproduttiva di questioni già decise dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifici profili di illegittimità, questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla recidiva, sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se si risolve in una mera reiterazione di argomenti già vagliati, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione non introduce un effettivo vizio di legittimità ma una richiesta di nuova valutazione del merito, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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