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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere di compatibilità o autorizzazione ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992 per la realizzazione di una comunità socio-riabilitativa psichiatrica, limitato al regime privato e libero-professionale e richiamante una capacità ricettiva massima di dieci posti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore sanitario privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale della Salute per la realizzazione di una comunità socio-riabilitativa destinata a venti posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti. Ha censurato, in particolare, la limitazione dell'attività al solo regime privato e libero-professionale e il riferimento alla capacità ricettiva massima di dieci posti. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992; la violazione della normativa statale e regionale in materia di salute mentale, accreditamento e livelli essenziali di assistenza; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto e di diritto, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, motivazione generica, insufficiente, illogica e perplessa, nonché il travisamento della sentenza del CGARS n. 582/2020. La ricorrente ha sostenuto che una comunità per malati psichiatrici, essendo organicamente inserita nel Dipartimento di salute mentale e destinata a operare nell'ambito della rete sanitaria programmata, può essere esercitata esclusivamente in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale e non in regime libero-professionale. Ha inoltre contestato che il limite dei dieci posti fosse stato imposto senza adeguata motivazione e in contraddizione con precedenti atti amministrativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla qualificazione dell'attività come esercitabile esclusivamente in regime privato e libero-professionale. Dalla disciplina statale e regionale sulla tutela della salute mentale, inclusi il d.P.R. 7 aprile 1994, il d.P.R. 10 novembre 1999, il decreto assessoriale del 31 gennaio 1997 e il decreto interassessoriale del 31 luglio 2017, emerge che le strutture residenziali per l'assistenza psichiatrica costituiscono componenti del Dipartimento di salute mentale, sono inserite nella rete pubblica con funzione integrativa rispetto ai servizi pubblici e devono operare mediante accreditamento e rapporto con il Servizio sanitario regionale. Ne consegue che la struttura in questione non può essere indirizzata al solo esercizio libero-professionale, al di fuori del coordinamento, della programmazione e dei controlli del Dipartimento di salute mentale. Il TAR ha precisato che la programmazione sanitaria e il contingentamento numerico sono strumenti legittimi e necessari per governare il settore e prevedere la spesa sanitaria, ma l'Amministrazione deve pronunciarsi espressamente e motivatamente sull'istanza anche con riferimento ai parametri, compresi quelli numerici, previsti per le comunità terapeutiche assistite. Quanto al richiamo alla capacità ricettiva massima di dieci posti, il Collegio ha ritenuto che, secondo la stessa Amministrazione, tale inciso costituisse soltanto l'indicazione di un dato normativo e non una concreta condizione o limitazione lesiva; trattandosi di un potere non ancora esercitato, il giudice non si è pronunciato nel merito su tale profilo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie deve essere esercitata nel rispetto della disciplina del settore e non può essere utilizzata per indirizzare una struttura psichiatrica, organicamente inserita nella rete del servizio sanitario, verso il solo regime libero-professionale.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    Le comunità per malati psichiatrici oggetto della controversia devono operare in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale.

  • art. 34 l. 180/1978

    Prevede l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale per le funzioni preventive, curative e riabilitative della salute mentale.

  • d.P.R. 7 aprile 1994

    Progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996"

    Ha istituito i Dipartimenti di salute mentale e ricondotto a essi le attività territoriali e ospedaliere dell'assistenza psichiatrica, prevedendo strutture residenziali e la possibile partecipazione del privato mediante convenzione con il Servizio sanitario.

  • d.P.R. 10 novembre 1999

    Ha ribadito il progetto-obiettivo nazionale sulla tutela della salute mentale.

  • D.A. Salute 31 gennaio 1997

    Ha recepito in Sicilia il progetto regionale sulla tutela della salute mentale e previsto che i presidi residenziali possano essere gestiti da soggetti privati mediante rapporto di convenzione con il Servizio sanitario, in conformità alla normativa sull'accreditamento.

  • Decreto interassessoriale della Salute e della Famiglia 31 luglio 2017 n. 1539

    Ha disciplinato il sistema socio-sanitario regionale e il sistema unico di accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    È richiamato quale fondamento della potestà legislativa concorrente regionale in materia sanitaria.

Massime di principio

  • Le strutture residenziali destinate all'assistenza e riabilitazione dei malati psichiatrici, quando previste dalla programmazione della salute mentale, sono componenti della rete organizzativa del Dipartimento di salute mentale e svolgono una funzione integrativa rispetto ai servizi pubblici.
  • Una comunità socio-riabilitativa psichiatrica inserita nella rete dell'assistenza pubblica non può essere autorizzata come struttura esercitabile esclusivamente in regime privato e libero-professionale, al di fuori dell'accreditamento, della programmazione, del coordinamento e dei controlli del Servizio sanitario regionale.
  • La programmazione sanitaria e il contingentamento numerico delle strutture residenziali psichiatriche costituiscono strumenti legittimi e necessari di governo del settore e di previsione della spesa sanitaria; il loro esercizio deve tuttavia essere riferito ai parametri normativi applicabili e adeguatamente motivato.
  • Quando l'amministrazione annulla o limita un'autorizzazione sanitaria sulla base di un'erronea qualificazione del regime di esercizio della struttura, il provvedimento deve essere annullato e l'amministrazione deve riesaminare l'istanza pronunciandosi espressamente e motivatamente anche sui parametri numerici applicabili.
  • Il mero richiamo, contenuto in un provvedimento autorizzatorio, a un dato normativo sulla capacità ricettiva non costituisce una concreta limitazione lesiva se l'amministrazione non ha ancora esercitato il relativo potere decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanità
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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