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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37714/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per appropriazione indebita (capo a, art. 646 c.p.) e falsità ideologica (capo b, art. 483 c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione di legge e tardività della querela (si eccepisce che la decorrenza del termine per la querela sarebbe dovuta partire dall'ottobre 2019 anziché da dicembre 2019, rendendo la querela del 11/02/2020 tardiva); 2) vizio di motivazione e inesistenza del reato di falsità ideologica in quanto il "modello di delega" non avrebbe efficacia probatoria tale da richiedere il dovere di affermare il vero e, in ogni caso, l'eventuale falsità sarebbe un "falso inutile" perché il trasferimento di proprietà sarebbe possibile ai sensi dell'art. 2688 c.c. quando il disponente abbia la disponibilità del veicolo e dei documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato la remissione della querela presentata dalla parte offesa Giovanni Di Carlo in data 01/10/2025, regolarmente accettata dal querelato, e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché estinto per remissione di querela. Quanto al capo relativo alla falsità ideologica (art. 483 c.p.), la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il motivo del ricorrente, confermando la correttezza della motivazione della Corte territoriale: le dichiarazioni sostitutive disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R., e pertanto la falsità integra il reato di falso ideologico. Nel prosieguo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Campobasso per la rideterminazione della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    Reato procedibile a querela di parte; la remissione di querela intervenuta e accettata ha determinato l'estinzione del delitto e l'annullamento della condanna limitatamente a questo capo.

  • art. 483 c.p. (falsità ideologica)

    La falsità nelle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000 rientra nel perimetro del reato di falso ideologico quando la dichiarazione è destinata a essere trasfusa in un atto pubblico o ha funzione probatoria.

  • D.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47 e 76 (dichiarazioni sostitutive e sanzione per mendacio)

    Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione (artt. 46 e 47) sono considerate come rese a pubblico ufficiale e l'art. 76 richiama l'operatività delle sanzioni penali (codice penale) per le dichiarazioni mendaci; quindi le false dichiarazioni ex artt. 46-47 integrano illecito perseguibile ai sensi dell'art. 483 c.p.

  • art. 2688 c.c. (trasferimento della proprietà del veicolo)

    La norma disciplina il trasferimento della proprietà; tuttavia la Corte ha ritenuto che la disponibilità del veicolo e dei documenti non esclude la punibilità quando vi sia falsificazione della sottoscrizione o mendacio nella dichiarazione sostitutiva.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per Cassazione)

    Cornice formale dei motivi dedotti dal ricorrente per chiedere il controllo di legittimità (vizio di legge e vizio di motivazione).

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato procedibile a querela e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità; l'estinzione prevale su eventuali questioni di ammissibilità del ricorso.
  • La remissione di querela estingue il reato solo se riguarda un reato procedibile a querela; i reati procedibili d'ufficio (es. falsità ideologica nel caso concreto) non si estinguono per remissione di querela.
  • Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate rilevanti ai fini probatori e, per effetto dell'art. 76 del medesimo d.P.R., la loro falsità può integrare il reato di falso ideologico previsto dall'art. 483 c.p.
  • La possibilità di trasferire la proprietà ai sensi dell'art. 2688 c.c. quando si ha la disponibilità del bene non esclude per sé la pena per falsità se l'atto contiene dichiarazioni mendaci o firme false; la validità formale della vendita non annulla la rilevanza penale della falsificazione o della mendacità.
  • Il principio del "falso inutile" non trova applicazione quando la legge attribuisce all'atto una funzione probatoria ed esso incide sulla fede pubblica: se l'atto è destinato a produrre effetti pubblici o a essere trasfuso in atto pubblico, la falsità è punibile.
  • Se una parte della sentenza viene annullata per sopravvenuta estinzione del reato, le statuizioni penali e civili connesse possono essere travolte o richiedere rideterminazione; la Corte di merito riceverà gli atti per ridefinire la pena residua.

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