Ordinanza n. 537/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, (per quanto riguarda il ricorso introduttivo) a) della nota dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta (in seguito UMC) a firma del suo Direttore pro tempore dr. Vincenzo Ruocco del 1 dicembre 2025 con cui, in riscontro alla istanza della ricorrente del 27/11/2025 (prot. N. 287772), è stata respinta la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (infra OTFS) per il mese di Dicembre con Ispettori Autorizzati; b) della nota dell'UMC di Caserta a firma del suo Direttore dr Vincenzo Ruocco del 12/12/2025 con cui, in relazione alla richiesta della Cuccaro srl del 3/12/2025 (prot. n. 293773 del 4/12/2025) di assegnazione per il mese di Gennaio 2026 di n. 9 sedute di tipo a giornata intera di cui n. 5 nelle giornate di sabato, è stata disattesa tale istanza, comunicandosi la disponibilità di OTFS unicamente con seduta pomeridiana; c) di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; e per l’Accertamento della spettanza, in capo alla Società ricorrente, del diritto ad ottenere con riferimento alle istanze formulate per i mesi di dicembre 2025 e Gennaio 2026, e in via continuativa, l’assegnazione di Operazioni Tecniche Fuori Sede con la tipologia “a giornata intera” e con l’utilizzo di Ispettori Autorizzati; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28\1\2026) d) della nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta Prot. n. 0019815 del 26 gennaio 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, con cui, in riscontro all’istanza della ricorrente del 15 gennaio 2026 (acquisita al Prot. 10449 del 16/01/2026), è stata nuovamente disattesa la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (OTFS) per il mese di Febbraio 2026 con la modalità “a giornata intera”, assegnando unicamente sedute singole antimeridiane o pomeridiane; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, o in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi o assegnazioni parziali di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede con modalità a giornata intera e impiego di Ispettori Autorizzati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta del 1 dicembre 2025, del 12 dicembre 2025 e del 26 gennaio 2026, con cui erano state respinte o disattese le richieste di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede per i mesi di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026 nella modalità a giornata intera, anche con impiego di Ispettori Autorizzati. La società ha chiesto altresì l'accertamento della spettanza del diritto all'assegnazione di tali sedute, anche in via continuativa, nonché il risarcimento dei danni. Con i motivi aggiunti ha contestato il diniego relativo al mese di febbraio 2026, cui era seguita l'assegnazione di sole sedute singole antimeridiane o pomeridiane. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate con i motivi aggiunti fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale sui provvedimenti impugnati. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del merito dei motivi aggiunti alla medesima udienza pubblica del 4 giugno 2026 già fissata per il ricorso introduttivo. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari ... siano ... tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione o di altra misura cautelare provvisoria.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale definizione accelerata sia adeguata al bilanciamento degli interessi coinvolti e non sia necessaria l'adozione di una misura cautelare sostanziale.
- La fissazione accelerata del merito non definisce la legittimità degli atti impugnati né le domande di accertamento o risarcitorie, che restano riservate alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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