Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La lite nasce da due delibere assembleari di una società di capitali, con le quali era stata disposta la sospensione del pagamento della porzione di utili/dividendi spettanti ad alcuni soci persone fisiche. I soci hanno impugnato le delibere e il tribunale le ha annullate nella parte in cui sospendevano il pagamento, condannando la società a corrispondere gli importi. La corte d’appello ha confermato l’annullamento, ritenendo che i soci, alla data delle delibere, fossero ancora titolari delle quote in modo opponibile alla società e che la clausola statutaria richiamata dalla società prevedesse solo un obbligo di cessione delle partecipazioni al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, non una perdita automatica della qualità di socio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dello statuto e delle norme sul recesso/cessione, sostenendo che la cessazione del rapporto di lavoro producesse automaticamente la perdita della qualità di socio; 2) violazione dell’art. 2377 c.c., assumendo che, una volta cessata la qualità di socio, non vi fosse diritto alla distribuzione degli utili; 3) omesso esame, omessa pronuncia e violazione dell’art. 1460 c.c., perché l’inadempimento dell’obbligo statutario di cedere le quote avrebbe giustificato la mancata distribuzione dei dividendi; 4) violazione di buona fede, correttezza, efficacia del vincolo societario e di ulteriori norme societarie e della disciplina bancaria, sostanzialmente riproponendo la tesi dell’eccezione di inadempimento e della legittimità dell’accantonamento degli utili.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente ai controricorrenti che avevano rinunciato al giudizio e la relativa rinuncia era stata accettata. Quanto al ricorso nei confronti del socio rimasto in causa, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure della società mirassero a contestare l’interpretazione della clausola statutaria compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legge, e che la dedotta violazione dell’art. 1460 c.c. introducesse comunque una questione non trattata in appello e quindi nuova in sede di legittimità. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che l’eccezione di inadempimento non è fisiologicamente utilizzabile nei contratti societari, caratterizzati da comunione di scopo e non da sinallagma corrispettivo. La società è stata condannata alle spese verso il socio resistente e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9.2 dello Statuto sociale
La clausola non comportava la perdita automatica della qualità di socio, ma prevedeva un obbligo di cessione delle quote al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2473 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi del recesso/uscita dalla compagine, ma non accolto dalla Corte.
art. 2482, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro argomentativo, senza accoglimento della censura.
art. 2377 c.c.
La violazione è stata dedotta per contestare l’annullamento delle delibere, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento è stata ritenuta questione nuova e, comunque, non compatibile con la fisiologia del contratto societario.
artt. 1175, 1372, 1375, 2470 c.c.
Richiamati insieme ad altre norme nella prospettazione della ricorrente, ma senza superare il rilievo di inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione di una clausola statutaria che disciplini la cessazione della qualità di socio al verificarsi di un certo evento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere surrettiziamente rimesso in discussione sotto forma di violazione di legge.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve assumere come fermi gli accertamenti di fatto compiuti nel merito; se pretende di ribaltarli, si risolve in una inammissibile critica della quaestio facti.
- Le questioni non dedotte o non esaminate nei gradi di merito non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve investire questioni già comprese nel thema decidendum dell’appello.
- L’eccezione di inadempimento è strumento proprio dei contratti a prestazioni corrispettive e non è, di regola, utilizzabile nei rapporti societari, connotati da comunione di scopo e non da sinallagma tra prestazioni dei soci.
- Quando il regolamento societario prevede l’obbligo di cedere la partecipazione al verificarsi di un evento, la permanenza della qualità di socio e la opponibilità della titolarità della quota alla società restano rilevanti fino al perfezionamento del trasferimento, salvo diversa previsione chiara ed espressa.
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