Cassazione Penale, Sentenza n. 33613/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di incidente di esecuzione proposta per ottenere la rideterminazione della pena risultante da provvedimento di cumulo del 18/02/2016. Il ricorrente sosteneva che una condanna emessa dal Tribunale di Modena era stata imputata erroneamente a suo carico e, una volta eliminata tale condanna, sarebbe venuta meno la recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestata nella successiva sentenza di condanna (Corte d'appello di Firenze 10/10/2017), con conseguente prevalenza delle attenuanti generiche e riduzione della pena.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, al momento dei fatti, il BAKALLI era gravato da due sentenze irrevocabili diverse dalla sentenza revocata del Tribunale di Modena, quindi la recidiva specifica e reiterata infraquinquennale era legittimamente contestata e applicata. La Corte ha inoltre ritenuto che, qualora il ricorrente volesse contestare il giudizio di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, doveva farlo con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello/cassazione) contestualmente alla sentenza di cognizione; il giudice dell'esecuzione interviene solo per pena illegale derivante da palese errore materiale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correzione di errori materiali; la Corte non ha ritenuto sussistente un errore materiale di tal natura da giustificare la rimessione al giudice dell'esecuzione.
art. 668 cod. proc. pen.
Citando il regime dell'incidente di esecuzione; la Corte ha stabilito che l'accesso a tale rimedio non era appropriato per contestare il bilanciamento delle circostanze che dovevano essere impugnate con i mezzi ordinari.
art. 130 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse invocabile per ottenere la correzione richiesta al giudice dell'esecuzione in assenza di palese e rilevante errore materiale sulla pena.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Norma che preclude il bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche quando sia presente la recidiva specifica e reiterata; la Corte ha applicato tale disposizione per escludere la prevalenza delle attenuanti nel caso di specie.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)
Principio richiamato: per l'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da piu sentenze definitive per reati che denotano maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera e altro)
Principio richiamato: l'accesso al giudice dell'esecuzione è consentito solo per la correzione di pena illegale derivante da palese errore giuridico o materiale, non per questioni che dovevano essere impugnate nel giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Se si contesta la sussistenza o l'anteriorità di precedenti penali usati per accertare la recidiva, occorre verificare le date di passaggio in giudicato delle condanne: la recidiva si valuta rispetto alla situazione al momento del fatto.
- La recidiva specifica e reiterata può essere legittimamente applicata se, al momento del reato, risultano irrevocabili piu condanne rilevanti; non è necessario che sia stata prima dichiarata una recidiva semplice.
- Questioni riguardanti il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti devono essere impugnate con i mezzi ordinari (appello o ricorso per cassazione) nella fase di cognizione; il giudice dell'esecuzione interviene soltanto per errori materiali o illegittimità della pena non eliminabili con l'impugnazione tardiva.
- L'incidente di esecuzione non è la via corretta per ottenere la modifica del bilanciamento delle circostanze applicato in sentenza, salvo che emerga un palese errore materiale sulla pena da eseguirsi.
- Prima di proporre rimedi esecutivi, è fondamentale acquisire e controllare il certificato del casellario giudiziale e le relative date di irrevocabilità per valutare se la recidiva sia realmente fondata.
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