Cassazione Penale, Ordinanza n. 22357/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia che gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. in relazione a un delitto in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto in modo generico violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte rileva tuttavia che, contro la sentenza di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti non rientrano in tali ipotesi tassative, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma richiamata come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, definendo il tipo di sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del delitto in materia di stupefacenti oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
circostanza aggravante contestata nell'ambito del reato in materia di stupefacenti.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamati per indicare il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili le censure che deducano violazione di legge o vizio di motivazione se non si riferiscono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La deduzione generica di vizi non rientranti nei motivi tipici di ricorso contro il patteggiamento determina l'inammissibilità del gravame.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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