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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40418/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un appaltatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori edili commissionati. Il committente aveva proposto opposizione deducendo, in via preliminare, l'esistenza di una clausola compromissoria e, nel merito, l'incompletezza e i difetti dell'opera, con domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto l'eccezione di compromesso e dichiarato il committente decaduto dalla garanzia. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo che la proposizione del ricorso monitorio da parte dell'appaltatore implicasse revoca del consenso alla clausola compromissoria non sottoscritta dal committente, e aveva richiamato la natura autonoma della clausola rispetto al contratto di appalto. In cassazione il committente ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla circostanza che la clausola compromissoria era stata sottoscritta anche dall'appaltatore, sebbene sotto l'indicazione errata di "committente"; 2) violazione dell'art. 1328 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando l'idea che il ricorso per decreto ingiuntivo equivalesse a revoca del consenso alla clausola compromissoria, poiché la clausola incide sul giudizio di opposizione e non sull'emissione del decreto; 3) omesso esame del fatto relativo alla pretesa rinuncia alla clausola compromissoria da parte del committente per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale, questione che il giudice d'appello aveva ritenuto assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure principali: la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata omissiva sul punto decisivo della sottoscrizione della clausola compromissoria da parte dell'appaltatore e sulla conseguente possibilità di ritenere la proposizione del ricorso monitorio come revoca del consenso alla clausola. Poiché la corte territoriale non aveva correttamente valutato le risultanze fattuali e aveva trascurato un profilo decisivo per stabilire l'operatività del compromesso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'interpretazione della clausola contrattuale e le questioni connesse, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; la Corte ritiene fondata la censura perché la motivazione d'appello trascura un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato per denunciare la violazione dell'art. 1328 c.c. in relazione alla qualificazione della proposizione del ricorso monitorio come revoca del consenso alla clausola compromissoria.

  • art. 1328 c.c.

    è richiamato con riferimento alla revoca del consenso/ della proposta; la Corte esamina criticamente l'assimilazione del ricorso per decreto ingiuntivo a revoca del consenso alla clausola compromissoria.

  • c.p.c.

    è richiamato in relazione al procedimento monitorio e all'opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte ribadisce che la clausola compromissoria opera sul giudizio di opposizione e non sulla fase di emissione del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è censurabile, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione che ometta di considerare un fatto storico decisivo e specificamente discusso tra le parti, specie quando tale fatto incida direttamente sull'operatività di una clausola compromissoria.
  • La validità e l'operatività di una clausola compromissoria devono essere accertate sulla base della concreta sottoscrizione delle parti e dell'esatta identificazione dei sottoscrittori: un errore materiale nell'indicazione della qualità della parte non può essere ignorato se rilevante ai fini della volontà negoziale.
  • La proposizione di un ricorso monitorio non è, di per sé, automaticamente assimilabile a revoca del consenso alla clausola compromissoria; occorre verificare se, nel caso concreto, tale comportamento sia realmente incompatibile con la volontà di avvalersi del compromesso.
  • La clausola compromissoria incide sulla cognizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma non sulla potestas del giudice di emettere il decreto nella fase monitoria.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una premessa fattuale errata o incompleta in ordine alla sottoscrizione della clausola compromissoria, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della questione e delle conseguenze processuali che ne derivano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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