Sentenza n. 198/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 389/2024 pubbl. il 28/11/2024 RG n. 435/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 389/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. L'amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto anche l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari o delegando un funzionario sotto la propria responsabilità. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute per gli anni scolastici accertati.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di indennizzo è stata respinta perché non sussistevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Ha consentito l'applicazione al giudizio amministrativo della disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, impone il pagamento di somme e l'amministrazione non vi adempie, il creditore può agire in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza dell'inottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente il titolo, salvo le somme già eventualmente corrisposte, assegnando un termine per l'adempimento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'effettività e l'accelerazione dell'esecuzione del giudicato in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantirlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →