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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25037/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi di un dirigente pubblico per il pagamento di retribuzioni non corrisposte e dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite maturate dal de cuius nel rapporto intrattenuto con l'ente regionale. L'ente proponeva opposizione e sosteneva di avere già liquidato somme non dovute o liquidate in eccesso, in particolare una quota di indennità di buonuscita, l'indennità sostitutiva del preavviso e una parte delle ferie non godute, ricalcolate dopo una verifica interna. Gli eredi opponevano che il rapporto del loro dante causa con il nuovo ente non fosse un rapporto nuovo e autonomo, ma la prosecuzione senza soluzione di continuità di quello già instaurato presso il consorzio ASI soppresso, in forza della disciplina regionale sul subentro dell'IRSAP. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il conferimento dell'incarico di direttore generale fosse avvenuto come nuovo incarico dirigenziale di natura discrezionale, estraneo al meccanismo automatico di transito del personale previsto dalla legge regionale, anche perché la pianta organica dell'ente non era ancora stata approvata. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato: 1) violazione della normativa regionale sul trasferimento del personale e sul conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che la nomina a direttore generale non aveva estinto il rapporto precedente e che il transito all'ente era automatico; 2) violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, deducendo che la restituzione non poteva essere chiesta al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio del lavoratore; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la regolazione delle spese sarebbe stata conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo e, decidendo nel merito, ha affermato che la ripetizione dell'indebito nei confronti degli eredi/lavoratore deve riguardare solo quanto effettivamente percepito, cioè le somme nette e non quelle al lordo delle trattenute fiscali. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui escludeva il transito automatico del rapporto nel nuovo ente e nella parte in cui regolava le spese di lite secondo la soccombenza complessiva; tuttavia ha corretto la condanna restitutoria, limitandola all'importo netto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 10, L.R. Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8

    "Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto"

    la disposizione è programmatica e subordina il transito del personale all'adozione e approvazione della pianta organica dell'ente; non produce ex se l'effetto traslativo invocato dagli eredi

  • art. 19, comma 11, L.R. Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8

    "Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi"

    la nomina del direttore generale avviene come incarico dirigenziale conferito con atto discrezionale degli organi politici, distinto dal transito automatico del personale previsto dal comma 10

  • art. 19, comma 4, L.R. Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8

    "l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione"

    il subentro nelle funzioni non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a far ritenere trasferito automaticamente il rapporto di lavoro nel caso concreto

  • art. 33 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dalla legge regionale come modello per la mobilità e il trasferimento del personale, ma subordinato agli adempimenti organizzativi previsti dalla disciplina speciale

  • art. 54 CCRL dirigenti Regione Siciliana

    richiamato in relazione al calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità sostitutiva del preavviso

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione di somme indebitamente corrisposte va riferita a quanto effettivamente entrato nel patrimonio del percettore, non al lordo di somme trattenute e versate all'erario

  • art. 150 d.l. 34/2020

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla ripetizione dell'indebito; nel testo non emerge una specifica regula iuris applicata oltre al principio sul netto

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza valutata sull'esito globale della lite

  • art. 92 c.p.c.

    il giudice può regolare le spese in coerenza con l'esito complessivo del processo; nel caso non è stata ravvisata violazione

Massime di principio

  • In materia di trasferimento del personale da enti soppressi a nuovi enti pubblici, il transito non può essere desunto in via automatica dal solo subentro nelle funzioni: occorre verificare il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge speciale, soprattutto quando il trasferimento sia subordinato all'adozione della pianta organica o di atti organizzativi presupposti.
  • Quando la legge prevede che gli incarichi dirigenziali siano prioritariamente affidati al personale proveniente dagli enti soppressi, ciò non equivale necessariamente a un trasferimento automatico del rapporto di lavoro: la priorità nella scelta dell'incaricato non elimina la discrezionalità del provvedimento di conferimento, se la norma lo configura come incarico distinto.
  • Il lavoratore o i suoi eredi che abbiano percepito somme indebitamente corrisposte possono essere tenuti alla restituzione solo nei limiti dell'effettivo arricchimento patrimoniale, sicché la ripetizione non può essere chiesta al lordo delle ritenute fiscali già versate all'erario e mai entrate nella disponibilità del percettore.
  • Ai fini della regolazione delle spese processuali, il criterio decisivo è la soccombenza globale all'esito finale della controversia e non il risultato dei singoli gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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